Art. 2026 Codice Civile

Pegno titoli nominativi girata in garanzia – Art. 2026

Art. 2026 c.c.: costituzione pegno su titoli nominativi con girata in garanzia. Il giratario non può trasferire se non per procura.

Testo ufficiale Art. 2026 Codice Civile — Italia

La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Per dare in pegno un titolo nominativo (un titolo che indica il nome dell'intestatario) non serve un contratto formale: basta consegnare il titolo, dopo averlo girato con la clausola 'in garanzia' o una formula equivalente.

Chi riceve il titolo in garanzia (il giratario in garanzia) non può trasferirlo ad altri. Può solo girarlo per procura, cioè per delegare a qualcun altro l'esercizio dei diritti connessi al titolo, senza trasferirne la proprietà.

La norma disciplina esclusivamente il pegno di titoli nominativi. Per i titoli all'ordine o al portatore valgono altre regole.

Quando si applica

  • Un socio dà in pegno le proprie azioni nominative a una banca per un prestito, girando il titolo con clausola 'in garanzia'.
  • Un imprenditore costituisce pegno su una cambiale nominativa a favore di un fornitore come garanzia di pagamento.
  • Un privato consegna a un amico un titolo di Stato nominativo come garanzia di un prestito personale.
  • Un creditore riceve in pegno un libretto di deposito bancario nominativo girato con clausola 'in garanzia'.
  • Un debitore gira un titolo nominativo con clausola 'in pegno' (equivalente a 'in garanzia') per garantire un debito.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il pegno di titoli al portatore o all'ordine (per questi vedi art. 2015 e seguenti).
  • Non disciplina la procedura di ammortamento dei titoli smarriti (art. 2027).
  • Non riguarda la legittimazione del possessore del titolo (art. 2021).
  • Non si applica ai vincoli sul credito diversi dal pegno (art. 2024).

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