Pegno titoli nominativi girata in garanzia – Art. 2026
Art. 2026 c.c.: costituzione pegno su titoli nominativi con girata in garanzia. Il giratario non può trasferire se non per procura.
La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente. Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Per dare in pegno un titolo nominativo (un titolo che indica il nome dell'intestatario) non serve un contratto formale: basta consegnare il titolo, dopo averlo girato con la clausola 'in garanzia' o una formula equivalente.
Chi riceve il titolo in garanzia (il giratario in garanzia) non può trasferirlo ad altri. Può solo girarlo per procura, cioè per delegare a qualcun altro l'esercizio dei diritti connessi al titolo, senza trasferirne la proprietà.
La norma disciplina esclusivamente il pegno di titoli nominativi. Per i titoli all'ordine o al portatore valgono altre regole.
Quando si applica
- Un socio dà in pegno le proprie azioni nominative a una banca per un prestito, girando il titolo con clausola 'in garanzia'.
- Un imprenditore costituisce pegno su una cambiale nominativa a favore di un fornitore come garanzia di pagamento.
- Un privato consegna a un amico un titolo di Stato nominativo come garanzia di un prestito personale.
- Un creditore riceve in pegno un libretto di deposito bancario nominativo girato con clausola 'in garanzia'.
- Un debitore gira un titolo nominativo con clausola 'in pegno' (equivalente a 'in garanzia') per garantire un debito.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola il pegno di titoli al portatore o all'ordine (per questi vedi art. 2015 e seguenti).
- Non disciplina la procedura di ammortamento dei titoli smarriti (art. 2027).
- Non riguarda la legittimazione del possessore del titolo (art. 2021).
- Non si applica ai vincoli sul credito diversi dal pegno (art. 2024).
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