Art. 2046 Codice Civile

Imputabilità del fatto dannoso Art. 2046

Art. 2046 cod. civ.: non risponde del danno chi non aveva capacità d'intendere o di volere al momento del fatto, a meno che l'incapacità derivi da sua colpa.

Testo ufficiale Art. 2046 Codice Civile — Italia

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma dice che una persona non è obbligata a risarcire il danno se, quando ha commesso il fatto, non era in grado di capire ciò che faceva (capacità d'intendere) o di controllare le proprie azioni (capacità di volere). L'esenzione non vale se la persona si è messa volontariamente in quello stato, per esempio ubriacandosi o assumendo droghe: in quel caso la responsabilità resta.

La capacità va valutata al momento del fatto. Se l'incapacità deriva da un evento non imputabile (come un malore improvviso), si applica l'esenzione. L'articolo 2047 disciplina invece la responsabilità del sorvegliante quando il danno è causato da un incapace.

Quando si applica

  • Un automobilista ha un malore improvviso e danneggia un'altra auto: non risponde se il malore non era prevedibile.
  • Una persona con una crisi epilettica involontaria rompe una vetrina: non è responsabile.
  • Un ubriaco volontario causa un incidente: l'incapacità deriva da sua colpa, quindi risponde del danno.
  • Un bambino piccolo (incapace per età) spinge un compagno che cade: il bambino non risponde, ma potrebbero rispondere i genitori ex art. 2048.
  • Un sonnambulo danneggia mobili durante la notte: se l'episodio è involontario e non colposo, non risponde.

Cosa questo articolo non dice

  • La norma non si applica ai danni causati in stato di necessità o legittima difesa (disciplinati dagli artt. 2044-2045).
  • Non riguarda la responsabilità dei genitori per i danni del minore (art. 2048) o del sorvegliante dell'incapace (art. 2047).
  • Non esonera automaticamente se l'incapacità è stata provocata con dolo o colpa (es. ubriachezza volontaria).

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