Art. 2080 Codice Civile

Deroga al contratto collettivo agrario Art. 2080

L'art. 2080 del Codice Civile stabilisce che nei contratti agrari con obbligo di miglioria le clausole difformi dal contratto collettivo restano valide.

Testo ufficiale Art. 2080 Codice Civile — Italia

Nei contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi dalle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2080 stabilisce un'eccezione alla regola generale sull'efficacia dei contratti collettivi nei rapporti di lavoro agrario. Si applica specificamente ai contratti individuali di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto nei quali sia stato inserito l'obbligo di apportare migliorie al fondo.

Se durante lo svolgimento del rapporto di lavoro viene stipulato un contratto collettivo, le clausole del contratto individuale che contengono patti difformi rispetto alle nuove disposizioni collettive mantengono la loro efficacia, invece di essere sostituite dalle norme del contratto collettivo.

Quando si applica

  • Un contratto di affitto a coltivatore diretto che prevede l'obbligo di effettuare opere di miglioria sul terreno e contiene clausole diverse da un contratto collettivo successivo.
  • Un accordo individuale di colonia parziaria con patto di miglioria sottoscritto prima dell'entrata in vigore di un nuovo contratto collettivo di categoria.
  • La contestazione della validità di una clausola individuale difforme rispetto al contratto collettivo sopraggiunto durante il rapporto agrario.

Cosa questo articolo non dice

  • I contratti di affitto agrario in cui non sia previsto un espresso obbligo di miglioria a carico dell'affittuario.
  • I rapporti di lavoro subordinato agricolo ordinario, che seguono le regole generali sull'efficacia del contratto collettivo previste dall'articolo 2077.
  • La disciplina generale sulle indennità per le migliorie apportate al fondo, regolata dalle leggi speciali sulla contrattazione agraria.

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