Contratto collettivo esteso a rapporti agrari - Art. 2079
Art. 2079: il contratto collettivo si applica ai rapporti agrari ma non può regolare salario, orario, ferie, periodo di prova o altre clausole incompatibili.
La disciplina del contratto collettivo di lavoro si applica anche ai rapporti di associazione agraria regolati dal capo II del titolo II ed a quelli di affitto a coltivatore diretto del fondo. Tuttavia in questi rapporti il contratto collettivo non deve contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova, od altre che contrastino con la natura dei rapporti medesimi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2079 del Codice Civile stabilisce che le regole del contratto collettivo di lavoro valgono anche per i rapporti di associazione agraria (come la mezzadria) e per l'affitto a coltivatore diretto del fondo.
Tuttavia, il contratto collettivo, in questi casi, non può contenere clausole che riguardano la retribuzione, l'orario di lavoro, le ferie, il periodo di prova, né altre norme che siano in contrasto con la natura specifica di questi rapporti agricoli. Ciò significa che i contratti collettivi per tali rapporti devono adattarsi alle peculiarità del lavoro agricolo associativo o dell'affitto diretto.
Quando si applica
- Un mezzadro vuole sapere se il contratto collettivo nazionale dei braccianti si applica al suo rapporto di associazione agraria.
- Un coltivatore diretto che prende in affitto un fondo chiede se le sue condizioni di lavoro sono regolate da un contratto collettivo.
- Un sindacato sta redigendo un contratto collettivo per i mezzadri e deve evitare di inserire clausole sul salario orario perché vietate.
- Un giudice deve decidere se una clausola di un contratto collettivo che prevede ferie pagate per un affittuario coltivatore diretto sia valida.
- Un lavoratore agricolo assunto come bracciante confonde la propria posizione con quella di un associato agrario e cerca la disciplina applicabile.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'ammontare del salario o del canone di affitto per i rapporti agrari, che restano regolati dalle parti o da altre norme.
- Non si applica ai rapporti di lavoro subordinato agricolo (braccianti), che sono disciplinati dalle normali norme sul contratto collettivo di lavoro senza le esclusioni dell'art. 2079.
- Non vieta del tutto i contratti collettivi per rapporti agrari, ma ne limita il contenuto impedendo clausole incompatibili con la natura del rapporto.
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