Art. 2096 Codice Civile

Assunzione in prova – Art. 2096 c.c.

Forma scritta, recesso senza preavviso, assunzione definitiva. Aggiornamento: indennità di anzianità anche per recesso in prova.

Testo ufficiale Art. 2096 Codice Civile — Italia

Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. 50 Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. --------------- AGGIORNAMENTO (50) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n. 357), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma regola il patto di prova nel contratto di lavoro subordinato. Per essere valido, il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto (salvo diversa disposizione delle norme corporative, oggi non più in vigore). Durante la prova, sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di indennità, a meno che non sia stato fissato un periodo minimo di prova: in tal caso il recesso è possibile solo dopo la scadenza di quel termine.

Una volta superato il periodo di prova, l'assunzione diventa definitiva a tutti gli effetti e il tempo di prova viene computato nell'anzianità di servizio. Attenzione: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 del 1980, ha dichiarato illegittimo il terzo comma nella parte in cui negava il diritto all'indennità di anzianità (prevista dagli artt. 2120 e 2121 c.c.) al lavoratore che recede durante la prova. Di conseguenza, anche in caso di recesso nel periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tale indennità.

Quando si applica

  • Un lavoratore viene assunto con contratto che prevede un periodo di prova di tre mesi, inserito per iscritto.
  • Durante il periodo di prova, il datore di lavoro licenzia il lavoratore senza preavviso perché non lo ritiene idoneo.
  • Un lavoratore si dimette durante il periodo di prova e chiede l'indennità di anzianità.
  • Il contratto di prova stabilisce un periodo minimo di un mese; il lavoratore si dimette dopo due settimane e il datore di lavoro contesta la validità del recesso.
  • Dopo tre mesi di prova, il lavoratore viene confermato e l'azienda gli riconosce l'anzianità dal primo giorno di prova.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce la durata massima del periodo di prova (che è regolata da leggi speciali o contratti collettivi).
  • Non si applica ai lavoratori autonomi o parasubordinati, ma solo ai lavoratori subordinati (art. 2094).
  • Non regola le conseguenze della mancanza di forma scritta del patto di prova.
  • Non esclude che il recesso durante la prova possa comunque dare diritto all'indennità di anzianità (come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale).

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