Annullamento contratti senza collocamento - Art. 2098
Inosservanza delle norme sul collocamento: il pubblico ministero può chiedere l'annullamento del contratto di lavoro entro un anno dall'assunzione.
Il contratto di lavoro stipulato senza l'osservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro può essere annullato, salva l'applicazione delle sanzioni penali. La domanda di annullamento è proposta dal pubblico ministero, su denunzia dell'ufficio di collocamento, entro un anno dalla data dell'assunzione del prestatore di lavoro.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione disciplina le conseguenze sul contratto di lavoro nel caso in cui non vengano rispettate le regole relative all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La violazione delle norme sul collocamento non rende il contratto nullo di diritto, ma ne determina l'annullabilità.
L'azione di annullamento non può essere avviata direttamente dal lavoratore o dal datore di lavoro. Essa spetta in via esclusiva al pubblico ministero, il quale agisce su formale denunzia dell'ufficio di collocamento competente.
Il potere di chiedere l'annullamento è soggetto a un limite temporale preciso: la domanda deve essere proposta entro un anno dalla data di assunzione del lavoratore. Resta salvaguardata l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
Quando si applica
- Un datore di lavoro assume direttamente un lavoratore ignorando la procedura obbligatoria d'iscrizione e avvio dell'ufficio di collocamento.
- L'ufficio di collocamento rileva una chiamata diretta non consentita e invia la segnalazione alla Procura della Repubblica.
- Il pubblico ministero deposita ricorso per far annullare il contratto di assunzione concluso senza il rispetto della disciplina del collocamento.
Cosa questo articolo non dice
- Impugnazione del licenziamento o contestazione di sanzioni disciplinari da parte del dipendente.
- Richieste di differenze retributive o di adeguamento delle mansioni svolte.
- Annullamento del contratto per vizi della volontà come errore, violenza o dolo.
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