Mansioni del lavoratore e loro modifica – Art. 2103
Disciplina il mutamento di mansioni, la conservazione del livello retributivo, la definitività delle mansioni superiori dopo 3 o 6 mesi.
Prestazione del lavoro. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo. ------------- AGGIORNAMENTO (62) La L. 13 maggio 1985, n. 190 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile , come modificato dall' articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi". ------------- AGGIORNAMENTO (63a) La L. 13 maggio 1985, n. 190 , come modificata dalla L. 2 aprile 1986, n. 106 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile , come modificato dall' articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2103 stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti a un inquadramento superiore ottenuto successivamente, oppure a mansioni dello stesso livello e categoria delle ultime effettivamente svolte. Solo in caso di modifiche organizzative aziendali che incidono sulla sua posizione, o se previsto da contratti collettivi, può essere assegnato a mansioni di livello inferiore ma della stessa categoria legale, con obbligo di comunicazione scritta a pena di nullità. In tali casi conserva il livello di inquadramento e il trattamento retributivo, tranne gli elementi legati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione.
L'assegnazione a mansioni superiori dà diritto al trattamento corrispondente e diventa definitiva dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (o tre mesi per alcune categorie, come previsto dalla legge n. 190/1985). Il trasferimento da un'unità produttiva a un'altra è consentito solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, categoria, livello e retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione o al miglioramento delle condizioni di vita, con assistenza sindacale o legale.
Quando si applica
- Un operaio viene assegnato a mansioni inferiori dopo una riorganizzazione aziendale, senza ricevere la comunicazione scritta richiesta.
- Un impiegato svolge mansioni superiori per quattro mesi e chiede che l'assegnazione diventi definitiva, non essendo in sostituzione di un collega assente.
- Un lavoratore viene trasferito da Milano a Roma senza che l'azienda dimostri ragioni tecniche o organizzative.
- Un dipendente firma un accordo individuale per passare a mansioni di livello inferiore, con retribuzione ridotta, per evitare il licenziamento.
- Un contratto collettivo nazionale prevede ulteriori ipotesi di demansionamento per specifiche figure professionali.
Cosa questo articolo non dice
- La disciplina del licenziamento individuale (artt. 2118-2119).
- Le sanzioni disciplinari e i relativi procedimenti (art. 2106).
- Il periodo di prova e la risoluzione del rapporto durante la prova (art. 2096).
- La determinazione della retribuzione minima o dei trattamenti accessori (art. 2099).
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