Art. 2111 Codice Civile

Effetti del servizio militare sul lavoro Art. 2111

La chiamata di leva risolve il contratto di lavoro, mentre in caso di richiamo alle armi si conserva il posto secondo l'articolo precedente.

Testo ufficiale Art. 2111 Codice Civile — Italia

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative. In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce le conseguenze sul contratto di lavoro quando il prestatore viene chiamato o richiamato al servizio militare. La norma traccia una distinzione fondamentale tra la prima chiamata per adempiere agli obblighi di leva e il successivo richiamo alle armi.

Per la chiamata di leva, la regola generale prevede la risoluzione di diritto del contratto di lavoro, fatto salvo quanto eventualmente disposto da norme speciali o corporative.

Diversamente, in caso di richiamo alle armi, il rapporto non si estingue. Si applica infatti la disciplina della sospensione prevista per i casi di assenza tutelata, con la conservazione del posto e il computo del periodo di assenza nell'anzianità di servizio.

Quando si applica

  • Un lavoratore dipendente che viene richiamato alle armi per esigenze temporanee delle forze armate.
  • Un dipendente la cui leva obbligatoria determina la risoluzione del contratto in mancanza di deroghe normative.
  • Il calcolo dell'anzianità di servizio per il dipendente assente dall'azienda per richiamo alle armi.

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina dell'assenza per infortunio, malattia o gravidanza, regolata dall'articolo precedente.
  • Le tutele dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
  • Le modalità di recesso dal contratto a tempo indeterminato e le relative indennità.

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