Diritti dei lavoratori e cessione d'azienda - Art. 2112
Nel trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro prosegue con l'acquirente, mantenendo i diritti maturati e con la responsabilita' solidale sui crediti.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- (129) ---------------- AGGIORNAMENTO (129) Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo autonomo, il contratto di lavoro prosegue con il nuovo titolare. Il lavoratore conserva tutti i diritti maturati prima del passaggio, compresi il trattamento economico, la qualifica e l'anzianita' di servizio.
Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il dipendente aveva al momento del trasferimento. La liberazione del vecchio datore di lavoro da tali obblighi puo' avvenire soltanto attraverso le conciliazioni previste dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Il cessionario e' tenuto ad applicare i contratti collettivi vigenti fino alla loro scadenza, salvo sostituzione da parte di altri contratti del medesimo livello.
Il passaggio di proprieta' dell'azienda non costituisce di per se' un motivo di licenziamento. Se nei tre mesi successivi al trasferimento il lavoratore subisce una modifica sostanziale delle proprie condizioni di lavoro, e' prevista la facolta' di rassegnare le dimissioni per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119.
Quando si applica
- Un'azienda cede un ramo d'attivita' ad un'altra societa' e i dipendenti inseriti in tale ramo passano al nuovo proprietario.
- Un imprenditore concede in affitto l'intera azienda a un terzo e il personale prosegue l'attivita' sotto la gestione dell'affittuario.
- Due societa' si fondono formando una nuova entita' che subentra nei contratti di lavoro e nei debiti pregressi verso i dipendenti.
- Un lavoratore che vanta arretrati retributivi non pagati prima della cessione richiede il pagamento direttamente al nuovo acquirente.
Cosa questo articolo non dice
- Modifica delle mansioni del lavoratore disposta al di fuori di un trasferimento d'azienda (disciplinata dall'articolo 2103).
- Recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato in assenza di cessione aziendale (regolato dall'articolo 2118).
- Validita' delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore (disciplinata dall'articolo 2113).
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