Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio (Art. 2110)
Diritto a retribuzione/indennità per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio; computo nell'anzianità; recesso del datore dopo il periodo (Art. 2110 c.c.).
In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2110 si applica quando il lavoratore si assenta per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio. Se la legge o le norme corporative (le vecchie regole sindacali del periodo fascista) non prevedono già forme equivalenti di previdenza o assistenza, il lavoratore ha diritto alla retribuzione o a un'indennità. La misura e la durata sono stabilite dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
Il datore di lavoro può recedere dal contratto (cioè licenziare) solo dopo che è trascorso il periodo stabilito dalle stesse fonti, e deve farlo secondo le regole dell'articolo 2118. Il tempo di assenza per queste cause viene conteggiato nell'anzianità di servizio, che conta per la determinazione di altri diritti come il trattamento di fine rapporto.
Quando si applica
- Un lavoratore si ammala e deve assentarsi dal lavoro per cure mediche.
- Una lavoratrice è in gravidanza e si assenta per maternità obbligatoria e facoltativa.
- Un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro e resta inabile temporaneamente.
- Una lavoratrice si assenta per il periodo di puerperio (dopo il parto).
- Un lavoratore con una malattia di lunga durata si assenta per diverse settimane.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce l'importo esatto della retribuzione o indennità: rinvia a leggi speciali, norme corporative, usi o equità.
- Non disciplina il licenziamento per giusta causa: quello è regolato dall'articolo 2119.
- Non copre l'assenza per servizio militare, che è trattata dall'articolo 2111.
- Non riguarda il trasferimento d'azienda, che è oggetto dell'articolo 2112.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2110 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.