Recesso dal lavoro per giusta causa: Art. 2119
L'articolo 2119 permette di interrompere il contratto di lavoro senza preavviso o prima della scadenza se si verifica una causa che impedisce il rapporto.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza . 303 311 316 --------------- AGGIORNAMENTO (303) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 2 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il contratto di lavoro può essere risolto immediatamente da ciascuna delle parti quando si verifica un evento talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Tale motivazione costituisce la giusta causa e si applica sia ai contratti a tempo determinato sia a quelli a tempo indeterminato.
Nei contratti a tempo indeterminato, la presenza di una giusta causa consente di recedere senza rispettare il periodo di preavviso. Se è il lavoratore a rassegnare le dimissioni per giusta causa, gli spetta l'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro.
La norma stabilisce inoltre che la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa non costituisce di per sé una giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro.
Quando si applica
- Un dipendente si dimette immediatamente perché il datore di lavoro non corrisponde la retribuzione per diverse mensilità.
- Un datore di lavoro licenzia in tronco un dipendente sorpreso a sottrarre beni o denaro dalle casse aziendali.
- Un lavoratore interrompe un contratto a termine prima della scadenza a causa di gravi e documentate aggressioni verbali o fisiche sul posto di lavoro.
Cosa questo articolo non dice
- Licenziamento o dimissioni ordinarie con rispetto dei termini di preavviso, regolati dalla disciplina generale sul recesso dal contratto.
- Calcolo dell'ammontare e modalità di erogazione del trattamento di fine rapporto.
- Sospensione del rapporto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio.
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