Art. 2138 Codice Civile

Poteri di dirigenti e fattori di campagna - Art. 2138

Art. 2138 c.c.: poteri di dirigenti e fattori di campagna regolati da norme corporative o usi se non scritti dal preponente.

Testo ufficiale Art. 2138 Codice Civile — Italia

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo disciplina i poteri di due figure nell'impresa agricola: i dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa e i fattori di campagna (fattori). Se il preponente (il titolare dell'impresa) ha determinato per iscritto i loro poteri, tali disposizioni scritte prevalgono.

Se manca una determinazione scritta, si applicano le norme corporative. Le norme corporative erano regole emanate durante il periodo fascista; oggi sono in gran parte obsolete e raramente applicate. In assenza di norme corporative, si ricorre agli usi locali del settore agricolo.

Il riferimento agli usi rende la disciplina flessibile e legata alle pratiche consolidate nelle diverse zone agricole italiane.

Quando si applica

  • Un fattore di campagna non ha un contratto scritto che specifichi se può stipulare contratti di vendita per conto del proprietario: si applicano gli usi della zona.
  • Un dirigente agricolo assume braccianti senza autorizzazione scritta; se gli usi locali lo consentono, il potere è valido.
  • Il preponente scrive una lettera che elenca i poteri del fattore: in questo caso l'articolo non si applica perché i poteri sono determinati per iscritto.
  • In una zona senza norme corporative e senza usi consolidati, il fattore potrebbe non avere alcun potere implicito.

Cosa questo articolo non dice

  • L'articolo non disciplina la retribuzione o le ferie dei dirigenti e fattori (quelle sono regolate da altri contratti o leggi).
  • Non stabilisce la responsabilità per danni causati dai dirigenti o fattori (vedi art. 2137).
  • Non definisce chi sia imprenditore agricolo (art. 2135).
  • Non riguarda i poteri dei mezzadri o dei coloni (altri articoli del codice).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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