Poteri di dirigenti e fattori di campagna - Art. 2138
Art. 2138 c.c.: poteri di dirigenti e fattori di campagna regolati da norme corporative o usi se non scritti dal preponente.
I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e, in mancanza, dagli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo disciplina i poteri di due figure nell'impresa agricola: i dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa e i fattori di campagna (fattori). Se il preponente (il titolare dell'impresa) ha determinato per iscritto i loro poteri, tali disposizioni scritte prevalgono.
Se manca una determinazione scritta, si applicano le norme corporative. Le norme corporative erano regole emanate durante il periodo fascista; oggi sono in gran parte obsolete e raramente applicate. In assenza di norme corporative, si ricorre agli usi locali del settore agricolo.
Il riferimento agli usi rende la disciplina flessibile e legata alle pratiche consolidate nelle diverse zone agricole italiane.
Quando si applica
- Un fattore di campagna non ha un contratto scritto che specifichi se può stipulare contratti di vendita per conto del proprietario: si applicano gli usi della zona.
- Un dirigente agricolo assume braccianti senza autorizzazione scritta; se gli usi locali lo consentono, il potere è valido.
- Il preponente scrive una lettera che elenca i poteri del fattore: in questo caso l'articolo non si applica perché i poteri sono determinati per iscritto.
- In una zona senza norme corporative e senza usi consolidati, il fattore potrebbe non avere alcun potere implicito.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non disciplina la retribuzione o le ferie dei dirigenti e fattori (quelle sono regolate da altri contratti o leggi).
- Non stabilisce la responsabilità per danni causati dai dirigenti o fattori (vedi art. 2137).
- Non definisce chi sia imprenditore agricolo (art. 2135).
- Non riguarda i poteri dei mezzadri o dei coloni (altri articoli del codice).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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