Definizione di mezzadria e divisione utili - Art. 2141
L'articolo 2141 definisce la mezzadria come associazione tra concedente e mezzadro per coltivare un podere e dividerne a metà i prodotti e gli utili.
Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili. È valido tuttavia il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La mezzadria è un contratto associativo in cui il proprietario o titolare del fondo (concedente) e chi lo lavora (il mezzadro) si uniscono per coltivare un terreno agricolo denominato podere e svolgere le attività collegate. Il mezzadro partecipa sia a titolo personale sia in qualità di capo della propria famiglia colonica.
Lo scopo fondamentale dell'accordo è la ripartizione dei prodotti ricavati dal terreno e degli utili derivanti dalla gestione. La regola generale stabilisce che la divisione di prodotti e guadagni avvenga esattamente a metà tra le parti.
La norma ammette un'unica eccezione concordata: concedente e mezzadro possono stabilire, tramite un patto specifico, di dividere determinati prodotti in quote differenti rispetto alla metà.
Quando si applica
- Divisione della metà del raccolto di grano e di vino prodotti nel podere tra proprietario e mezzadro.
- Stipula di un patto specifico per ripartire la produzione di olio in quote diverse dalla metà.
- Ripartizione paritaria degli utili derivanti dall'esercizio di attività connesse alla coltivazione del fondo.
- Assunzione degli obblighi di coltivazione del podere da parte del mezzadro anche a nome della famiglia colonica.
Cosa questo articolo non dice
- La durata del contratto di mezzadria, disciplinata dagli articoli 2143 e 2144.
- La ripartizione delle spese sostenute per la coltivazione, prevista dall'articolo 2151.
- Gli obblighi del mezzadro relativi alla residenza e alla custodia del podere, stabiliti dall'articolo 2148.
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