Art. 2139 Codice Civile

Scambio lavoro piccoli imprenditori agricoli Art. 2139

Tra piccoli imprenditori agricoli è lecito lo scambio reciproco di manodopera o di servizi, a condizione che avvenga secondo gli usi locali.

Testo ufficiale Art. 2139 Codice Civile — Italia

Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione consente ai piccoli imprenditori agricoli di aiutarsi reciprocamente scambiando giornate di lavoro o prestazioni di servizi, senza che questo aiuto reciproco venga considerato lavoro subordinato o prestazione a pagamento.

La norma si applica esclusivamente ai soggetti che rientrano nella qualifica di piccolo imprenditore agricolo e richiede che la collaborazione avvenga nel rispetto delle consuetudini e degli usi esistenti sul territorio.

Quando si applica

  • Due piccoli coltivatori diretti confinanti che si aiutano a vicenda durante la raccolta delle olive
  • Un piccolo imprenditore agricolo che presta il proprio trattore con conducente al vicino in cambio di aiuto manuale per la potatura
  • Piccoli produttori agricoli che si coordinano per svolgere insieme lavori stagionali sui rispettivi terreni

Cosa questo articolo non dice

  • Scambio di lavoro o prestazioni che coinvolge grandi imprese agricole o societa di capitali
  • Collaborazioni lavorative stabili e retribuite con denaro, regolate invece dalle norme sul contratto di lavoro subordinato
  • Aiuto reciproco tra soggetti che non svolgono attivita d'impresa agricola

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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