Scambio lavoro piccoli imprenditori agricoli Art. 2139
Tra piccoli imprenditori agricoli è lecito lo scambio reciproco di manodopera o di servizi, a condizione che avvenga secondo gli usi locali.
Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione consente ai piccoli imprenditori agricoli di aiutarsi reciprocamente scambiando giornate di lavoro o prestazioni di servizi, senza che questo aiuto reciproco venga considerato lavoro subordinato o prestazione a pagamento.
La norma si applica esclusivamente ai soggetti che rientrano nella qualifica di piccolo imprenditore agricolo e richiede che la collaborazione avvenga nel rispetto delle consuetudini e degli usi esistenti sul territorio.
Quando si applica
- Due piccoli coltivatori diretti confinanti che si aiutano a vicenda durante la raccolta delle olive
- Un piccolo imprenditore agricolo che presta il proprio trattore con conducente al vicino in cambio di aiuto manuale per la potatura
- Piccoli produttori agricoli che si coordinano per svolgere insieme lavori stagionali sui rispettivi terreni
Cosa questo articolo non dice
- Scambio di lavoro o prestazioni che coinvolge grandi imprese agricole o societa di capitali
- Collaborazioni lavorative stabili e retribuite con denaro, regolate invece dalle norme sul contratto di lavoro subordinato
- Aiuto reciproco tra soggetti che non svolgono attivita d'impresa agricola
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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