Durata della mezzadria a tempo indeterminato - Art. 2143
La mezzadria a tempo indeterminato è convenuta per un anno agrario, con rinnovo tacito annuale, salvo disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza.
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La mezzadria a tempo indeterminato è un contratto di mezzadria senza una data di scadenza fissa. Per legge, si considera stipulato per la durata di un anno agrario, salvo che le norme corporative dispongano diversamente.
Alla fine di ogni anno agrario, il contratto si rinnova automaticamente per un altro anno, a meno che una delle parti non comunichi una disdetta. La disdetta deve essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza, seguendo le modalità stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione tra le parti o dagli usi locali.
Quando si applica
- Un mezzadro che vuole interrompere il contratto deve inviare la disdetta almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.
- Un concedente che non riceve disdetta entro il termine deve considerare il contratto tacitamente rinnovato per l'anno successivo.
- Un contratto di mezzadria stipulato senza indicazione di scadenza si intende automaticamente della durata di un anno agrario.
- La scadenza del contratto coincide con la fine dell'anno agrario, non con l'anno solare.
- La disdetta deve essere comunicata nelle forme previste dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi locali.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la mezzadria a tempo determinato, che è regolata dall'articolo 2144.
- Non stabilisce i diritti e gli obblighi del concedente o del mezzadro, trattati rispettivamente negli articoli 2145 e 2147.
- Non riguarda la ripartizione dei prodotti o le spese di coltivazione, che trovano disciplina in altri articoli del codice.
- Non si applica ai contratti di affitto fondiario o ad altre forme di conduzione agricola.
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