Obblighi del mezzadro: lavoro e mano d'opera - Art. 2147
Art. 2147: il mezzadro deve prestare lavoro proprio e della famiglia colonica e sostenere spese per mano d'opera necessaria, secondo direttive del concedente.
Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica. È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il mezzadro (coltivatore che divide a metà i prodotti con il concedente) è obbligato a lavorare personalmente e a far lavorare la sua famiglia colonica (cioè il nucleo familiare che vive sul fondo). Deve seguire le istruzioni del concedente (il proprietario del terreno) e rispettare le necessità della coltivazione.
Salvo che norme corporative, contratti o usi locali non dispongano diversamente, il mezzadro deve anche pagare di tasca propria eventuali operai assunti per la normale coltivazione del podere. L'obbligo riguarda solo la manodopera aggiuntiva necessaria, non quella della famiglia colonica.
Quando si applica
- Il mezzadro deve arare i campi lui stesso e, se la moglie e i figli maggiorenni vivono sul fondo, anche loro devono partecipare ai lavori.
- Il concedente ordina di piantare grano invece di mais; il mezzadro è tenuto a eseguire, purché la direttiva sia compatibile con le necessità della coltivazione.
- Durante la mietitura servono braccianti extra; il mezzadro li assume e li paga, a meno che il contratto di mezzadria o gli usi locali non mettano la spesa a carico del concedente.
- La famiglia colonica si rifiuta di lavorare durante la raccolta dell'uva; il mezzadro viola l'obbligo di prestare il lavoro familiare.
- Il concedente chiede di adottare una nuova tecnica di irrigazione; il mezzadro deve seguirla, essendo una direttiva per la coltivazione.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce come si dividono i prodotti tra concedente e mezzadro (v. art. 2155).
- Non elenca i diritti del concedente (v. art. 2145).
- Non disciplina la durata del contratto di mezzadria (v. artt. 2143-2144).
- Non tratta dei miglioramenti apportati dal mezzadro al fondo (v. art. 2152).
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