Art. 2155 Codice Civile

Raccolta e divisione dei prodotti: Art. 2155

L'art. 2155 stabilisce che il mezzadro raccoglie i prodotti col consenso del concedente, li divide sul fondo e trasporta la quota del concedente.

Testo ufficiale Art. 2155 Codice Civile — Italia

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti. Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina le fasi operative della raccolta e della ripartizione dei frutti del terreno nel contratto di mezzadria. Il mezzadro, ovvero chi coltiva il fondo, non può avviare autonomamente le operazioni di raccolto, ma deve prima ottenere l'assenso del concedente, cioè il proprietario del terreno.

Durante la fase che va dalla raccolta alla divisione, il mezzadro ha il dovere di custodire e preservare i prodotti. La ripartizione della produzione avviene direttamente sul campo, in natura, ed esige la presenza fisica e l'intervento di entrambe le parti contrattuali.

Una volta effettuata la spartizione, salvo differenti accordi, usi locali o norme specifiche, grava sul mezzadro l'onere di trasportare la porzione dei prodotti assegnata al proprietario fino ai magazzini di quest'ultimo.

Quando si applica

  • Un coltivatore intende avviare la mietitura o la vendemmia e deve attendere il previo benestare del proprietario del terreno.
  • Il proprietario e il coltivatore si ritrovali sul campo per dividere fisicamente le cassette di ortaggi appena raccolte.
  • Il coltivatore carica sul proprio mezzo la quota di frutti spettante al proprietario per consegnarla presso i depositi di quest'ultimo.

Cosa questo articolo non dice

  • La successiva vendita a terzi dei prodotti agricoli ottenuti, disciplinata dall'articolo 2156.
  • La ripartizione delle spese necessarie per la coltivazione del terreno, regolata dall'articolo 2151.
  • Gli obblighi generali di residenza e di custodia della casa colonica, previsti dall'articolo 2148.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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