Obblighi del mezzadro: residenza e custodia - Art. 2148
L'articolo 2148 impone al mezzadro di risiedere nel podere, custodire i beni e mantenere la produttività, vietando lavori per terzi senza consenso.
Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la famiglia colonica. Egli deve custodire il podere e mantenerlo in normale stato di produttività. Egli deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon padre di famiglia, e non può, senza il consenso del concedente o salvo uso contrario, svolgere attività a suo esclusivo profitto o compiere prestazioni a favore di terzi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce i doveri gestionali e personali del mezzadro nell'ambito del rapporto di mezzadria. Il mezzadro ha l'obbligo di abitare stabilmente nel podere insieme alla propria famiglia colonica, assicurando la custodia diretta e la continuità della conduzione del fondo.
Oltre alla presenza sul podere, il mezzadro deve garantire il normale stato di produttività della terra e custodire con la diligenza del buon padre di famiglia le attrezzature, gli animali e gli altri beni affidatigli dal concedente.
Infine, la disposizione vieta al mezzadro di svolgere attività per proprio esclusivo conto o di prestare lavoro a favore di terzi, a meno che non vi sia l'autorizzazione del concedente o un'abitudine contraria consolidata.
Quando si applica
- Un mezzadro che sceglie di trasferire la propria dimora abituale fuori dal podere affidatogli.
- Il calo della produttività del fondo dovuto alla mancata cura ordinaria e alla scarsa vigilanza dei beni.
- La cattiva conservazione di macchinari e attrezzi agricoli consegnati dal concedente per la lavorazione.
- L'esecuzione di lavori agricoli o servizi a favore di vicini di casa senza il preventivo consenso del concedente.
Cosa questo articolo non dice
- La realizzazione di opere straordinarie o miglioramenti strutturali sul podere.
- Le contestazioni relative alla divisione e al rendiconto dei prodotti agricoli raccolti.
- La regolamentazione dei contratti di affitto di fondo rustico regolati dalla legislazione speciale.
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