Art. 2168 Codice Civile

Morte concedente: colonia non si scioglie - Art. 2168

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2158.

Testo ufficiale Art. 2168 Codice Civile — Italia

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La colonia parziaria è un contratto agrario in cui il concedente (proprietario del fondo) e il colono (contadino) si dividono i prodotti. L'articolo 2168 stabilisce che la morte del concedente non scioglie il contratto: il colono prosegue il rapporto con gli eredi del concedente.

Se invece muore il colono, il contratto non si scioglie automaticamente, ma si applicano le regole previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2158. Questi commi disciplinano le opzioni degli eredi del colono e del concedente in caso di successione.

Pertanto, la disciplina della morte di una parte nella colonia parziaria è diversa a seconda che a morire sia il concedente o il colono.

Quando si applica

  • Il proprietario del fondo muore: il colono continua a coltivare e a dividere i prodotti con gli eredi del concedente.
  • Il colono muore e lascia eredi: questi hanno diritto di subentrare nel contratto secondo le modalità dell'art. 2158.
  • Il colono muore durante l'anno agrario: gli eredi possono decidere se continuare o recedere, sempre ai sensi dell'art. 2158.
  • Il concedente muore mentre il colono ha già iniziato i lavori: il contratto resta in vigore.

Cosa questo articolo non dice

  • Scioglimento automatico del contratto per morte del concedente – non è così, il contratto prosegue.
  • Diritto del concedente di recedere per morte del colono – non previsto, si applica l'art. 2158.
  • Morte del colono senza eredi – l'articolo non disciplina questa ipotesi.
  • Morte di un erede del colono durante il rapporto – non coperto da questo articolo.

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