Obbligo del libretto colonico – Art. 2161
Il concedente deve creare libretto in due copie, annotare debiti/crediti con data e fatto, e farlo firmare annualmente. Il mezzadro deve presentarlo.
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti. Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati. Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro. Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il concedente (proprietario del fondo) è obbligato a istituire e conservare un libretto colonico in due esemplari identici, uno per sé e uno per il mezzadro (coltivatore). In questo libretto devono essere annotati volta per volta tutti i crediti e i debiti che sorgono tra le parti nell'ambito del contratto di mezzadria, specificando la data e il fatto che li ha originati.
Alla fine di ogni anno agrario, entrambi gli esemplari devono essere sottoscritti per accettazione dal concedente e dal mezzadro. Il mezzadro ha l'obbligo di presentare il proprio libretto al concedente ogni volta che sia necessario per le annotazioni e per i saldi annuali.
Il libretto colonico funge da registro ufficiale dei rapporti patrimoniali tra le parti; la sua mancata istituzione o le omissioni nelle annotazioni possono influire sulla prova dei crediti e debiti, ma la disciplina specifica dell'efficacia probatoria è rimessa all'articolo 2162.
Quando si applica
- Il concedente non consegna il libretto colonico al mezzadro all'inizio del rapporto, impedendo la registrazione dei primi crediti.
- Il mezzadro rifiuta di firmare il saldo annuale perché contesta l'importo annotato per le anticipazioni alimentari.
- Dopo la raccolta e divisione dei prodotti, il concedente annota un credito per spese di coltivazione sostenute.
- Il mezzadro smarrisce il proprio esemplare del libretto e chiede al concedente una copia conforme.
- Alla fine dell'anno agrario le parti si riuniscono per sottoscrivere entrambi gli esemplari del libretto.
Cosa questo articolo non dice
- La validità probatoria delle annotazioni – è disciplinata dall'art. 2162.
- Le regole sulla divisione dei prodotti – sono previste dall'art. 2155.
- Le modalità di scioglimento del contratto – sono trattate dall'art. 2159.
- Le spese per miglioramenti o riparazioni – sono oggetto degli artt. 2152 e 2153.
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