Art. 2167 Codice Civile

Obblighi del colono: lavoro e custodia (Art. 2167)

Art. 2167: obblighi del colono: lavorare secondo direttive, custodire il fondo, mantenerlo produttivo, e custodire con diligenza le cose affidate.

Testo ufficiale Art. 2167 Codice Civile — Italia

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il colono (mezzadro) deve lavorare personalmente seguendo le istruzioni del concedente (proprietario) e le esigenze della coltivazione. Deve inoltre custodire il fondo e mantenerlo in normale produttività, e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia gli attrezzi, gli animali e gli altri beni che il concedente gli affida.

La diligenza del buon padre di famiglia è lo standard di cura ordinaria: non basta non danneggiare, occorre prevenire i danni prevedibili. Se il colono viola questi obblighi, il concedente può chiedere lo scioglimento del contratto (art. 2159) o il risarcimento, ma la norma stessa non fissa sanzioni.

Quando si applica

  • Il colono si rifiuta di seguire le indicazioni del concedente sulla semina o sulla concimazione.
  • Il colono abbandona il fondo per mesi, lasciandolo incolto e infestato da erbacce.
  • Il colono rompe per incuria un trattore affidatogli dal concedente e non lo fa riparare.
  • Il colono usa il fienile come deposito personale senza autorizzazione, impedendo la conservazione del raccolto.
  • Il colono non provvede alla manutenzione dei canali di irrigazione, riducendo la resa del fondo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre l'obbligo del colono di pagare un canone d'affitto: il rapporto è di mezzadria, non di locazione.
  • Non stabilisce come dividere i prodotti tra concedente e colono: lo fa l'art. 2156 (vendita dei prodotti).
  • Non disciplina la durata del contratto: è regolata dall'art. 2165.
  • Non si occupa degli obblighi del concedente: quei doveri sono elencati nell'art. 2166.

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