Chi dirige la soccida e assume lavoratori Art. 2173
Nella soccida la direzione spetta al soccidante. L'assunzione di lavoratori estranei alla famiglia del soccidario richiede sempre il consenso del soccidante.
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La soccida è un contratto d'associazione agraria per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame. In questo rapporto, il soccidante è colui che conferisce il bestiame (o la terra) e mantiene il potere di guida, mentre il soccidario è l'allevatore che presta la propria opera per la cura degli animali.
L'articolo stabilisce che la direzione dell'impresa spetta al soccidante. Quest'ultimo ha il potere decisionale sulla gestione, ma con il vincolo preciso di operare secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento, ossia nel rispetto del benessere animale e delle buone pratiche zootecniche.
Per quanto riguarda la forza lavoro, il soccidario può impiegare i propri familiari senza autorizzazione. Se invece intende ingaggiare lavoratori esterni al proprio nucleo familiare, occorre tassativamente il consenso del soccidante. Tale approvazione è indispensabile anche nel caso in cui il contratto stabilisca che il compenso dei lavoratori sia interamente a carico del soccidario.
Quando si applica
- Il soccidario vuole ingaggiare un bracciante stagionale esterno per la mungitura e necessita dell'autorizzazione scritta o verbale del soccidante.
- Il soccidante stabilisce i criteri tecnici di pascolo e nutrizione dei capi di allevamento nell'interesse dell'impresa.
- Il soccidario ingaggia un aiutante estraneo alla famiglia sostenendone l'intero costo, ma il soccidante rifiuta l'ingresso del lavoratore nella stalla.
Cosa questo articolo non dice
- Gli obblighi di custodia e cura ordinaria del bestiame spettanti al soccidario, previsti dall'articolo 2174.
- La ripartizione dei prodotti, degli utili o degli accrescimenti del bestiame, disciplinata dagli articoli 2178 e 2184.
- L'impiego dei membri della famiglia del soccidario nelle attività d'allevamento, che non richiede alcuna approvazione del soccidante.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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