Nozione della soccida – Art. 2170
Definisce la soccida: associazione per allevare e sfruttare bestiame, con ripartizione dell'accrescimento (parti e maggior valore) e di altri prodotti e utili.
Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2170 fornisce la definizione legale del contratto di soccida. Si tratta di un'associazione tra due parti: il soccidante (chi conferisce il bestiame) e il soccidario (chi alleva e gestisce). Insieme condividono l'allevamento e lo sfruttamento di una quantità di bestiame e le attività connesse.
Lo scopo è ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili. L'accrescimento comprende sia i nuovi nati (parti) sia l'aumento di valore intrinseco del bestiame al termine del contratto. Questa nozione è il fondamento per le disposizioni successive (artt. 2171-2181) che dettagliano durata, obblighi e scioglimento.
Quando si applica
- Un allevatore di bovini e un proprietario terriero che conferisce mucche e tori per la riproduzione, condividendo vitelli e latte.
- Un contadino che prende in soccida un gregge di pecore: il proprietario fornisce gli ovini, il contadino li alleva e pascola, dividendosi lana e nuovi nati.
- Due fratelli: uno possiede cavalli da corsa, l'altro li allena e gestisce le scuderie; si dividono vincite e valore incrementato dei cavalli.
- Un'azienda che conferisce un allevamento di suini a un agricoltore per l'ingrasso, suddividendo maiali adulti e profitti della vendita.
- Un pastore che riceve capre da un proprietario e le alleva per formaggio e carne, condividendo i capretti.
Cosa questo articolo non dice
- Non riguarda la locazione di animali o la vendita a rate di bestiame.
- Non disciplina la divisione dei guadagni in assenza di conferimento di bestiame da parte del soccidante.
- Non si applica a contratti in cui una parte fornisce solo il terreno e non il bestiame.
- Non regola la proprietà finale del bestiame, trattata negli articoli 2180 e 2181.
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