Art. 2170 Codice Civile

Nozione della soccida – Art. 2170

Definisce la soccida: associazione per allevare e sfruttare bestiame, con ripartizione dell'accrescimento (parti e maggior valore) e di altri prodotti e utili.

Testo ufficiale Art. 2170 Codice Civile — Italia

Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2170 fornisce la definizione legale del contratto di soccida. Si tratta di un'associazione tra due parti: il soccidante (chi conferisce il bestiame) e il soccidario (chi alleva e gestisce). Insieme condividono l'allevamento e lo sfruttamento di una quantità di bestiame e le attività connesse.

Lo scopo è ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili. L'accrescimento comprende sia i nuovi nati (parti) sia l'aumento di valore intrinseco del bestiame al termine del contratto. Questa nozione è il fondamento per le disposizioni successive (artt. 2171-2181) che dettagliano durata, obblighi e scioglimento.

Quando si applica

  • Un allevatore di bovini e un proprietario terriero che conferisce mucche e tori per la riproduzione, condividendo vitelli e latte.
  • Un contadino che prende in soccida un gregge di pecore: il proprietario fornisce gli ovini, il contadino li alleva e pascola, dividendosi lana e nuovi nati.
  • Due fratelli: uno possiede cavalli da corsa, l'altro li allena e gestisce le scuderie; si dividono vincite e valore incrementato dei cavalli.
  • Un'azienda che conferisce un allevamento di suini a un agricoltore per l'ingrasso, suddividendo maiali adulti e profitti della vendita.
  • Un pastore che riceve capre da un proprietario e le alleva per formaggio e carne, condividendo i capretti.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda la locazione di animali o la vendita a rate di bestiame.
  • Non disciplina la divisione dei guadagni in assenza di conferimento di bestiame da parte del soccidante.
  • Non si applica a contratti in cui una parte fornisce solo il terreno e non il bestiame.
  • Non regola la proprietà finale del bestiame, trattata negli articoli 2180 e 2181.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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