Obblighi del soccidario – Art. 2174
L'articolo 2174 impone al soccidario di prestare lavoro per custodia, allevamento, lavorazione e trasporto del bestiame, con diligenza del buon allevatore.
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo fa parte della disciplina del contratto di soccida (artt. 2164-2185). Il soccidario è la persona che riceve il bestiame dal soccidante (il proprietario) per allevarlo e trarne prodotti, dividendo poi utili e accrescimenti. L'articolo elenca i suoi obblighi principali: deve seguire le direttive del soccidante, prestare il lavoro per la custodia e l'allevamento degli animali, per la lavorazione dei prodotti (ad esempio trasformare il latte in formaggio) e per il trasporto fino ai luoghi di ordinario deposito.
Inoltre, il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore, cioè curare gli animali con l'attenzione e la competenza che ci si aspetta da un agricoltore esperto. La violazione di questi obblighi può avere conseguenze nella risoluzione del contratto e nella ripartizione dei danni (si veda ad esempio l'art. 2175 sul perimento del bestiame).
Quando si applica
- Il soccidario deve pascolare e mungere le vacche, quindi consegnare il latte al caseificio indicato dal soccidante.
- Il soccidario deve tosare le pecore e portare la lana al deposito stabilito dal proprietario.
- Se il bestiame si ammala, il soccidario deve curarlo seguendo le istruzioni del soccidante, senza decidere autonomamente l'abbattimento.
- Il soccidario deve trasformare i prodotti, ad esempio fare formaggio con il latte, se richiesto dalle direttive del soccidante.
Cosa questo articolo non dice
- La restituzione del bestiame al termine del contratto (disciplinata dagli artt. 2181 e seguenti).
- La divisione degli utili e degli accrescimenti (artt. 2178 e 2184).
- Gli obblighi del soccidante (art. 2166).
- Le cause di scioglimento del contratto (art. 2180).
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