Art. 2172 Codice Civile

Durata e rinnovo del contratto di soccida - Art. 2172

Art. 2172: durata triennale della soccida senza termine, necessità di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, rinnovo tacito anno per anno.

Testo ufficiale Art. 2172 Codice Civile — Italia

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo regola la durata del contratto di soccida quando le parti non hanno fissato un termine. In tal caso, la durata è di tre anni.

Allo scadere del triennio, il contratto non termina automaticamente. La parte che non intende rinnovarlo deve dare disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, o nel maggior termine fissato da norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. Se non viene data disdetta, il contratto si intende rinnovato di anno in anno.

Quando si applica

  • Un allevatore e un proprietario di terreni stipulano una soccida senza indicare una data di fine. Dopo tre anni, il contratto non si estingue: se nessuno si oppone, continua di anno in anno.
  • Un soccidario che vuole uscire dal contratto al termine del triennio deve inviare una disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del terzo anno.
  • Un concedente che non desidera proseguire la soccida dopo il primo anno di rinnovo tacito deve dare disdetta con preavviso di sei mesi prima della fine di quell'anno.
  • Nel caso in cui le norme corporative prevedano un termine di disdetta maggiore (ad esempio un anno), quel termine sostituisce i sei mesi.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non si applica se il contratto di soccida ha una durata espressamente pattuita dalle parti.
  • Non regola la ripartizione degli utili o delle scorte al termine del contratto (v. artt. 2178, 2181).
  • Non dice cosa succede in caso di morte di una delle parti (v. art. 2179).

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