Durata e rinnovo del contratto di soccida - Art. 2172
Art. 2172: durata triennale della soccida senza termine, necessità di disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, rinnovo tacito anno per anno.
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo regola la durata del contratto di soccida quando le parti non hanno fissato un termine. In tal caso, la durata è di tre anni.
Allo scadere del triennio, il contratto non termina automaticamente. La parte che non intende rinnovarlo deve dare disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, o nel maggior termine fissato da norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. Se non viene data disdetta, il contratto si intende rinnovato di anno in anno.
Quando si applica
- Un allevatore e un proprietario di terreni stipulano una soccida senza indicare una data di fine. Dopo tre anni, il contratto non si estingue: se nessuno si oppone, continua di anno in anno.
- Un soccidario che vuole uscire dal contratto al termine del triennio deve inviare una disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del terzo anno.
- Un concedente che non desidera proseguire la soccida dopo il primo anno di rinnovo tacito deve dare disdetta con preavviso di sei mesi prima della fine di quell'anno.
- Nel caso in cui le norme corporative prevedano un termine di disdetta maggiore (ad esempio un anno), quel termine sostituisce i sei mesi.
Cosa questo articolo non dice
- Questo articolo non si applica se il contratto di soccida ha una durata espressamente pattuita dalle parti.
- Non regola la ripartizione degli utili o delle scorte al termine del contratto (v. artt. 2178, 2181).
- Non dice cosa succede in caso di morte di una delle parti (v. art. 2179).
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