Art. 2171 Codice Civile

Proprietà e stima nella soccida - Art. 2171

Nella soccida semplice il bestiame è dato dal soccidante. La stima iniziale non trasferisce la proprietà e serve per il prelievo finale (art. 2181).

Testo ufficiale Art. 2171 Codice Civile — Italia

Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante. La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La soccida semplice è un contratto agrario di associazione in cui chi possiede il bestiame, chiamato soccidante, lo consegna a chi si occupa di allevarlo, il soccidario. La stima del valore degli animali effettuata all'inizio del rapporto non determina la vendita o il passaggio di proprietà degli stessi, che rimangono di appartenenza del soccidante.

La norma impone che la stima iniziale sia dettagliata. Tale valutazione deve indicare precisamente il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame, unitamente al relativo prezzo di mercato al momento della consegna.

Questa misurazione iniziale stabilisce il valore di riferimento necessario al momento dello scioglimento del contratto. La cifra calcolata serve da base per determinare la quantità di bestiame che il proprietario ha diritto di prelevare alla fine del rapporto, secondo quanto stabilito dall'art. 2181.

Quando si applica

  • Un proprietario consegna un gregge a un allevatore mantenendone la titolarità nonostante la valutazione economica iniziale.
  • La redazione dell'inventario iniziale in cui si specificano peso, età, sesso, razza e prezzo di mercato di ogni capo conferito.
  • Il calcolo del valore di partenza utile a determinare la restituzione del capitale animale al termine dell'accordo.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione dei prodotti, degli accrescimenti del bestiame e degli utili dell'impresa, disciplinata dall'art. 2178.
  • Le conseguenze in caso di perimento o morte del bestiame per causa incolpvole, regolate dall'art. 2175.
  • La ripartizione delle scorte al termine di contratti diversi come la mezzadria, previste dall'art. 2163.

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