Art. 2175 Codice Civile

Soccidario non risponde del bestiame perito – Art. 2175

Il soccidario non è responsabile per la perdita del bestiame se prova che la causa non è a lui imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Testo ufficiale Art. 2175 Codice Civile — Italia

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La soccida è un contratto in cui il concedente affida bestiame al soccidario perché lo allevi, dividendone poi i frutti. L'art. 2175 riguarda il caso in cui il bestiame muore.

Il soccidario non è responsabile della perdita se dimostra che la causa della morte non è a lui imputabile: ad esempio un evento naturale, una malattia non prevenibile o un incidente indipendente dalla sua cura. Tuttavia, anche in caso di esonero da responsabilità, il soccidario deve rendere conto al concedente delle parti del bestiame che si possono recuperare (come carne, cuoio, lana).

Se invece la morte è dovuta a negligenza o dolo del soccidario, l'articolo non lo esonera: la responsabilità segue le regole generali.

Quando si applica

  • Un vitello muore colpito da un fulmine durante un temporale. Il soccidario può provare che la causa non è imputabile a lui.
  • Un gregge viene decimato da una malattia infettiva non prevedibile né prevenibile con le normali cure veterinarie. Il soccidario non risponde.
  • Una pecora muore di vecchiaia. La causa non è imputabile al soccidario, ma egli deve consegnare la carcassa o le parti recuperabili.
  • Un bue cade in un dirupo mentre pascola in un recinto ben mantenuto. Se il soccidario dimostra di aver adottato tutte le precauzioni, non è responsabile.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non disciplina i casi in cui il bestiame perisce per colpa del soccidario (negligenza, cattiva alimentazione); in tali ipotesi si applicano le regole generali sulla responsabilità contrattuale.
  • Non riguarda la ripartizione degli utili o degli accrescimenti del bestiame, che è regolata dall'art. 2178.
  • Non si occupa dell'obbligo di reintegrazione del bestiame conferito in caso di perdite, che è previsto dall'art. 2176.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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