Nozione della colonia parziaria - Art. 2164
Definisce la colonia parziaria come associazione per coltivazione e divisione di prodotti e utili. Ripartizione secondo norme corporative, convenzione o usi.
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La colonia parziaria è una forma di associazione agraria. Il concedente (proprietario o titolare del fondo) e uno o più coloni si uniscono per coltivare un terreno e svolgere le attività collegate. Scopo è dividere i prodotti e gli utili ottenuti.
La ripartizione dei prodotti e degli utili non è fissata dall'articolo, ma è rimessa alle norme corporative, alla convenzione tra le parti o agli usi locali. Questo articolo si limita a dare la nozione del contratto, senza stabilire percentuali o criteri specifici.
Quando si applica
- Un proprietario terriero vuole associarsi con un contadino per coltivare un campo e dividere il raccolto.
- Un colono che lavora un fondo si chiede se il suo rapporto rientra nella colonia parziaria piuttosto che nella mezzadria o nell'affitto.
- Un giudice deve qualificare un contratto agrario come colonia parziaria per applicare le norme successive.
- Durante la stipula di un contratto agrario, le parti discutono se la ripartizione degli utili debba seguire norme corporative o usi.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce la durata del contratto (vedi art. 2165).
- Non disciplina gli obblighi specifici del concedente o del colono (artt. 2166 e 2167).
- Non regola la raccolta e divisione dei prodotti (art. 2155).
- Non tratta della morte di una delle parti (art. 2158 o 2168).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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