Art. 2164 Codice Civile

Nozione della colonia parziaria - Art. 2164

Definisce la colonia parziaria come associazione per coltivazione e divisione di prodotti e utili. Ripartizione secondo norme corporative, convenzione o usi.

Testo ufficiale Art. 2164 Codice Civile — Italia

Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La colonia parziaria è una forma di associazione agraria. Il concedente (proprietario o titolare del fondo) e uno o più coloni si uniscono per coltivare un terreno e svolgere le attività collegate. Scopo è dividere i prodotti e gli utili ottenuti.

La ripartizione dei prodotti e degli utili non è fissata dall'articolo, ma è rimessa alle norme corporative, alla convenzione tra le parti o agli usi locali. Questo articolo si limita a dare la nozione del contratto, senza stabilire percentuali o criteri specifici.

Quando si applica

  • Un proprietario terriero vuole associarsi con un contadino per coltivare un campo e dividere il raccolto.
  • Un colono che lavora un fondo si chiede se il suo rapporto rientra nella colonia parziaria piuttosto che nella mezzadria o nell'affitto.
  • Un giudice deve qualificare un contratto agrario come colonia parziaria per applicare le norme successive.
  • Durante la stipula di un contratto agrario, le parti discutono se la ripartizione degli utili debba seguire norme corporative o usi.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce la durata del contratto (vedi art. 2165).
  • Non disciplina gli obblighi specifici del concedente o del colono (artt. 2166 e 2167).
  • Non regola la raccolta e divisione dei prodotti (art. 2155).
  • Non tratta della morte di una delle parti (art. 2158 o 2168).

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