Scioglimento del contratto Art. 2180
Ciascuna parte può chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto. Art. 2180.
Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione attribuisce a ciascuna delle parti la facoltà di domandare lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.
La norma lascia impregiudicata l'applicazione delle regole generali in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, affiancando ad esse questa specifica causa di scioglimento.
Quando si applica
- Un proprietario e un allevatore affrontano un contrasto insanabile sulla conduzione degli animali che impedisce la prosecuzione dell'attività comune
- L'inagibilità delle stalle o dei pascoli a causa di un evento naturale rende impossibile continuare l'allevamento del bestiame
- Una delle parti si trova in un'inabilità personale permanente che le impedisce di proseguire l'esecuzione delle proprie prestazioni
Cosa questo articolo non dice
- L'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di uno dei contraenti, regolato dalle norme generali sulla risoluzione dei contratti
- Il decesso di una delle parti, disciplinato dalla norma specifica sulla morte dei contraenti
- La divisione degli animali e degli utili alla scadenza del termine del contratto
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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