Art. 2176 Codice Civile

Reintegrazione del bestiame nella soccida Art. 2176

Nella soccida di almeno tre anni, se nella prima metà perisce gran parte del bestiame senza colpa del soccidario, si può chiedere la reintegrazione.

Testo ufficiale Art. 2176 Codice Civile — Italia

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora, durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Nella soccida — contratto agrario in cui una parte fornisce il bestiame e l'altra lo accudisce — il soccidante è chi assegna gli animali e il soccidario è chi li custodisce. Se il contratto ha una durata pattuita non inferiore a tre anni e la maggior parte del bestiame conferito muore durante la prima metà del contratto per cause non imputabili al soccidario, quest'ultimo ha il diritto di chiedere che gli animali vengano reintegrati.

I capi sostitutivi devono avere un valore intrinseco pari a quello che gli animali periti avevano all'inizio del contratto, determinato considerando numero, razza, qualità, sesso, peso ed età. Qualora il soccidante non provveda alla sostituzione del bestiame, il soccidario ha la facoltà di recedere dal contratto.

Quando si applica

  • Un'epidemia di malattia infettiva provoca la morte della maggior parte dei bovini all'inizio di un contratto di soccida stipulato per la durata di tre anni.
  • Un evento atmosferico eccezionale distrugge la stalla durante il primo anno di contratto, causando la perdita del gregge dato in custodia senza negligenza dell'allevatore.
  • Il soccidante si rifiuta di rimpiazzare gli animali periti con altri capi di pari valore e qualità, spingendo il soccidario a esercitare il recesso dal contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • Perimento di una parte minoritaria del bestiame conferito, disciplinato dalle regole generali sul perimento nel contratto di soccida (Art. 2175).
  • Morte o perimento degli animali dovuti a colpa, scarsa cura o negligenza del soccidario nell'adempimento dei suoi obblighi (Art. 2174).
  • Perimento della maggior parte del bestiame avvenuto durante la seconda metà della durata contrattuale.
  • Contratti di soccida stipulati per una durata inferiore a tre anni.

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