Prelevamento e divisione al termine - Art. 2181
Al termine della soccida, il soccidante preleva capi pari al valore iniziale. Il surplus si divide per l'art. 2178. Se insufficienti, prende i rimanenti.
Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'art. 2178. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il contratto di soccida termina, le parti devono fare una nuova stima del bestiame. Il soccidante (il proprietario) ha il diritto di prelevare, d'accordo con il soccidario (l'allevatore), un gruppo di capi che corrisponda al valore del bestiame che aveva conferito all'inizio. Per determinare questa corrispondenza si tiene conto di numero, razza, sesso, peso, qualità ed età.
Se il bestiame totale ha un valore maggiore rispetto a quello iniziale, la parte in più viene divisa secondo le regole dell'articolo 2178. Se invece non ci sono capi sufficienti per eguagliare il valore iniziale, il soccidante prende tutti i capi rimanenti.
Quando si applica
- Un allevatore di bovini e un proprietario terminano il contratto di soccida per scadenza del termine.
- Il bestiame si è accresciuto e si deve dividere il surplus tra soccidante e soccidario.
- Dopo una moria o un furto, i capi rimasti sono insufficienti a coprire il conferimento iniziale del soccidante.
- Il soccidante e il soccidario non trovano un accordo sulla selezione dei capi da prelevare.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la divisione dei prodotti come latte, lana o uova (disciplinata dall'art. 2178).
- Non stabilisce come si determina il valore iniziale del bestiame conferito (già definito all'inizio del contratto).
- Non si applica durante la vigenza del contratto, ma solo al termine della soccida.
- Non disciplina la reintegrazione del bestiame perito (trattata dagli artt. 2175 e 2183).
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