Indicazione del registro negli atti – Art. 2199
Art. 2199 cod. civ.: l'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza il registro presso cui è iscritto. Obbligo di pubblicità.
L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chiunque svolga un'attività d'impresa deve scrivere, in ogni documento o lettera che riguarda l'azienda, il nome del registro delle imprese dove è iscritto.
L'obbligo riguarda atti come contratti, fatture e comunicazioni verso clienti o fornitori. Lo scopo è permettere a chiunque di verificare l'ufficialità dell'impresa.
Non indica invece come o quando ci si iscrive al registro: quell'obbligo è disciplinato da altre norme (art. 2188 e seguenti).
Quando si applica
- Un artigiano che invia un preventivo a un cliente senza indicare il registro.
- Una società di capitali che stampa biglietti da visita senza il registro.
- Un imprenditore individuale che pubblica un annuncio online per i propri servizi senza riferimento al registro.
- Una ditta che emette una fattura senza l'indicazione richiesta.
- Un commerciante che fa pubblicità sui social senza menzionare il registro.
Cosa questo articolo non dice
- Che si debba indicare anche il numero di iscrizione o la data – non è richiesto.
- Che l'obbligo valga per la corrispondenza privata dell'imprenditore – solo quella relativa all'impresa.
- Che sia sufficiente indicare il registro in un solo atto – l'obbligo riguarda ogni atto e corrispondenza.
- Che non si applichi alle imprese individuali – si applica a tutti gli imprenditori soggetti a registrazione.
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