Art. 2199 Codice Civile

Indicazione del registro negli atti – Art. 2199

Art. 2199 cod. civ.: l'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza il registro presso cui è iscritto. Obbligo di pubblicità.

Testo ufficiale Art. 2199 Codice Civile — Italia

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chiunque svolga un'attività d'impresa deve scrivere, in ogni documento o lettera che riguarda l'azienda, il nome del registro delle imprese dove è iscritto.

L'obbligo riguarda atti come contratti, fatture e comunicazioni verso clienti o fornitori. Lo scopo è permettere a chiunque di verificare l'ufficialità dell'impresa.

Non indica invece come o quando ci si iscrive al registro: quell'obbligo è disciplinato da altre norme (art. 2188 e seguenti).

Quando si applica

  • Un artigiano che invia un preventivo a un cliente senza indicare il registro.
  • Una società di capitali che stampa biglietti da visita senza il registro.
  • Un imprenditore individuale che pubblica un annuncio online per i propri servizi senza riferimento al registro.
  • Una ditta che emette una fattura senza l'indicazione richiesta.
  • Un commerciante che fa pubblicità sui social senza menzionare il registro.

Cosa questo articolo non dice

  • Che si debba indicare anche il numero di iscrizione o la data – non è richiesto.
  • Che l'obbligo valga per la corrispondenza privata dell'imprenditore – solo quella relativa all'impresa.
  • Che sia sufficiente indicare il registro in un solo atto – l'obbligo riguarda ogni atto e corrispondenza.
  • Che non si applichi alle imprese individuali – si applica a tutti gli imprenditori soggetti a registrazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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