Art. 2209 Codice Civile

Procuratori: pubblicità e modifica procura - Art. 2209

L'art. 2209 applica gli artt. 2206-2207 (pubblicità e modifica/revoca) ai procuratori con rapporto continuativo, anche se non institori.

Testo ufficiale Art. 2209 Codice Civile — Italia

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo stabilisce che le regole sulla pubblicità della procura (art. 2206) e sulla sua modifica o revoca (art. 2207) valgono anche per i procuratori.

I procuratori sono persone che, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere atti per l'imprenditore nell'esercizio dell'impresa, ma senza essere a capo di essa (a differenza dell'institore). Di conseguenza, la procura conferita a un procuratore deve essere pubblicata nei modi previsti dall'art. 2206, e ogni sua modifica o revoca deve essere resa pubblica secondo l'art. 2207.

Quando si applica

  • Un imprenditore nomina un procuratore per gestire gli acquisti di materie prime su base continuativa; la procura deve essere iscritta nel registro delle imprese.
  • Un procuratore autorizzato a firmare contratti di vendita viene revocato: la revoca deve essere pubblicata per essere opponibile ai terzi.
  • La procura di un procuratore viene modificata per limitare l'importo massimo delle operazioni; la modifica va pubblicata.
  • Un imprenditore ha più procuratori con rapporti continuativi in diverse filiali; tutti devono essere registrati.
  • Un procuratore viene sostituito da un'altra persona; la sostituzione segue le norme di revoca e nuova procura (artt. 2206-2207).

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica a mandatari per singoli affari (rapporto non continuativo).
  • Non definisce i poteri specifici del procuratore – questi sono stabiliti nella procura stessa.
  • Non regola la responsabilità personale del procuratore verso i terzi (diversa da quella dell'institore, art. 2208).
  • Non si applica ai commessi dell'imprenditore (disciplinati dagli artt. 2210-2213).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2209 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile