Poteri dell'institore: alienazione immobili - Art. 2204
L'institore può compiere tutti gli atti per l'impresa, ma non alienare o ipotecare immobili del preponente senza autorizzazione. Può stare in giudizio.
L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'institore è il manager preposto all'esercizio di un'impresa. Questa norma stabilisce che egli ha il potere di compiere tutti gli atti necessari alla gestione, salvo limitazioni scritte nella procura. Tuttavia, non può vendere (alienare) o dare in garanzia (ipotecare) gli immobili di proprietà del preponente (il titolare dell'impresa) a meno che non sia stato espressamente autorizzato per iscritto.
L'institore può anche rappresentare il preponente in tribunale per le obbligazioni nate da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa. Questo significa che, se l'institore firma un contratto di fornitura per l'impresa e il fornitore non viene pagato, il fornitore può citare il preponente e l'institore può comparire in giudizio in sua vece.
Quando si applica
- Un institore preposto alla gestione di un albergo decide di vendere l'edificio dell'albergo senza chiedere autorizzazione al proprietario.
- Un institore concede un'ipoteca sull'immobile aziendale per ottenere un prestito bancario, ma non ha ricevuto alcuna autorizzazione scritta dal preponente.
- Un institore acquista merci per un ristorante; il fornitore non viene pagato e cita in giudizio il proprietario. L'institore può comparire in tribunale per conto del proprietario.
- Un institore stipula contratti di locazione di locali per l'impresa: rientra nei suoi poteri ordinari, a meno che la procura non lo limiti.
Cosa questo articolo non dice
- La responsabilità personale dell'institore per atti compiuti oltre i limiti della procura - è regolata dall'art. 2208.
- La revoca o modifica della procura dell'institore - disciplinata dall'art. 2207.
- I poteri dei procuratori (art. 2209) o dei commessi dell'imprenditore (artt. 2210-2213).
- L'obbligo di iscrizione della procura nel registro delle imprese - art. 2206.
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