Recesso unilaterale del committente - Art. 2227
Il committente può recedere dal contratto d'opera anche dopo l'inizio dei lavori, indennizzando il prestatore per spese, lavoro e mancato guadagno. Art. 2227.
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il committente (chi ordina l'opera) ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto d'opera in qualsiasi momento, anche dopo che il prestatore d'opera (l'artigiano, il professionista, l'operaio) ha già iniziato l'esecuzione. Questo diritto è previsto dall'articolo 2227 del Codice Civile.
Il recesso non è gratuito: il committente deve tenere indenne il prestatore d'opera, cioè risarcirlo per le spese già sostenute, per il lavoro già eseguito e per il mancato guadagno (il lucro cessante). Non è richiesta una forma particolare per comunicare il recesso, ma l'indennizzo deve coprire tutti questi danni.
Quando si applica
- Un cliente assume un idraulico per rifare il bagno, ma dopo l'inizio dei lavori cambia idea e lo licenzia: deve pagare i materiali già acquistati, le ore già lavorate e il profitto che l'idraulico avrebbe ottenuto finendo l'opera.
- Una persona commissiona un dipinto a un artista; dopo alcune sedute di posa decide di non volere più il quadro: deve indennizzare l'artista per il tempo e i materiali già spesi e per la parte di guadagno persa.
- Un'impresa affida a un programmatore lo sviluppo di un software; dopo una settimana di lavoro, l'impresa recede dal contratto: deve pagare le ore già fatturate, le spese di licenze e il margine di profitto non realizzato.
- Un privato assume un giardiniere per sistemare il giardino; dopo che il giardiniere ha già acquistato piante e iniziato il lavoro, il privato cambia idea: deve rimborsare le spese e il lavoro già fatto, oltre al mancato guadagno.
Cosa questo articolo non dice
- Il recesso del prestatore d'opera (il lavoratore) – l'articolo 2227 riguarda solo il recesso del committente; il recesso del prestatore d'opera per contratti d'opera intellettuale è disciplinato dall'art. 2237, mentre per i contratti d'opera in generale non è previsto un diritto di recesso unilaterale.
- I contratti di lavoro subordinato – l'articolo 2227 si applica ai contratti d'opera autonomi (art. 2222), non ai rapporti di lavoro dipendente, che sono regolati dal diritto del lavoro.
- La risoluzione per inadempimento – il recesso ex art. 2227 è un diritto potestativo del committente, non presuppone un inadempimento del prestatore d'opera; chi cerca di liberarsi da un contratto per vizi dell'opera deve fare riferimento all'art. 2226 (difformità e vizi).
- L'ipotesi di impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione – se l'opera diventa impossibile per cause non imputabili al prestatore, si applica l'art. 2228, non il recesso unilaterale.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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