Compenso se l'opera diventa impossibile: Art. 2228
Se l'opera diventa impossibile per cause esterne, il prestatore d'opera ha diritto al compenso per il lavoro svolto, nei limiti dell'utilità ottenuta.
Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando l'esecuzione di un lavoro autonomo diventa impossibile per un evento imprevisto che non dipende dalla colpa di nessuna delle due parti, il contratto si scioglie.
In questo caso, chi ha svolto il lavoro non perde del tutto il diritto al pagamento. Gli spetta un compenso calcolato sulla parte di opera già completata, a condizione che tale frazione presenti un'utilità concreta per chi l'aveva commissionata.
Quando si applica
- Un artigiano sta restaurando un mobile antico che viene distrutto da un incendio fortuito prima della consegna.
- Un fotografo ingaggiato per la copertura di un evento che viene vietato dalle autorità per un'emergenza imprevista dopo i primi sopralluoghi.
- Un tecnico sviluppa la prima fase di un progetto d'opera che non può proseguire per cause di forza maggiore estranee alla volontà delle parti.
Cosa questo articolo non dice
- L'impossibilità causata da imperizia o errore del lavoratore, regolata dalle norme sull'inadempimento e sui vizi dell'opera.
- L'interruzione del lavoro decisa liberamente dal cliente senza motivi di forza maggiore, disciplinata dal recesso unilaterale.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2228 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.