Art. 2237 Codice Civile

Recesso dal contratto d'opera: Art. 2237

Il cliente può recedere con rimborso spese e compenso; il prestatore solo per giusta causa, con rimborso spese e compenso basato sul risultato utile.

Testo ufficiale Art. 2237 Codice Civile — Italia

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il cliente può sempre interrompere il contratto con il prestatore d'opera (ad esempio un architetto, un avvocato o un idraulico). Deve però rimborsare le spese già sostenute e pagare il compenso per il lavoro fatto fino a quel momento.

Il prestatore d'opera può interrompere il contratto solo se c'è una giusta causa, cioè un motivo grave che rende impossibile o inopportuno continuare. In quel caso ha diritto al rimborso delle spese e a un compenso, ma questo compenso si calcola in base al beneficio effettivo che il cliente ha ricevuto dal lavoro già svolto.

Quando il prestatore d'opera recede, deve farlo in modo da non danneggiare il cliente, ad esempio avvisandolo per tempo o limitando i disagi.

Quando si applica

  • Un cliente incarica un architetto di progettare una casa, poi cambia idea: può recedere pagando le spese e il compenso per il progetto già fatto.
  • Un avvocato scopre un conflitto di interessi dopo aver iniziato a seguire una causa: può recedere per giusta causa e ha diritto al compenso per il lavoro utile già svolto.
  • Un idraulico trova condizioni di lavoro impossibili (ad esempio un muro pericolante) e decide di smettere: può recedere solo se esiste una giusta causa.
  • Un cliente insoddisfatto di un commercialista vuole interrompere l'incarico: può recedere pagando il compenso per il lavoro già eseguito.
  • Un medico che ha iniziato una terapia si accorge di non avere le competenze necessarie: può recedere per giusta causa, ma deve evitare pregiudizi al paziente.

Cosa questo articolo non dice

  • Il recesso del prestatore d'opera senza giusta causa: questa norma non lo permette; il prestatore che si ritira senza motivo viola il contratto.
  • Il diritto del cliente a un rimborso integrale se il lavoro non è stato completato: la norma prevede solo il rimborso delle spese e il compenso per l'opera svolta, non una restituzione totale.
  • La risoluzione del contratto per inadempimento o vizi dell'opera: queste situazioni sono regolate dagli articoli 2226 (difformità e vizi) e 2228 (impossibilità sopravvenuta).
  • Il recesso dal contratto di lavoro subordinato: è disciplinato da altre norme, come l'articolo 2244 del codice civile.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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