Art. 2226 Codice Civile

Difformità e vizi dell'opera - Art. 2226

L'accettazione libera il prestatore per vizi noti o riconoscibili, salvo occultamento. Vizi occulti: denuncia entro 8 giorni, azione in 1 anno dalla consegna.

Testo ufficiale Art. 2226 Codice Civile — Italia

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se il committente accetta l'opera, il prestatore d'opera non risponde più dei difetti che erano noti o facilmente riconoscibili al momento dell'accettazione, a meno che non siano stati nascosti di proposito.

Per i difetti nascosti, invece, il committente deve denunciarli al prestatore entro otto giorni dal momento in cui li scopre, altrimenti perde il diritto di farli valere.

L'azione per far valere questi diritti si prescrive in un anno dalla consegna dell'opera. I rimedi concreti (come la riduzione del prezzo o la risoluzione) sono quelli dell'articolo 1668.

Quando si applica

  • Una persona fa costruire un mobile su misura e nota che il legno è diverso da quello pattuito solo dopo averlo portato a casa.
  • Un cliente riceve un lavoro di pittura con macchie visibili solo dopo l'asciugatura completa.
  • Un committente scopre un difetto nell'impianto elettrico installato dopo un mese, ma non lo denuncia subito.
  • Un artigiano consegna un oggetto con un difetto palese che il cliente accetta senza obiezioni.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai contratti di compravendita di beni mobili (si applicano le garanzie legali, artt. 1490 e ss.).
  • Non regola i vizi del consenso nel contratto d'opera (quelli sono disciplinati dagli artt. 1427-1449).
  • Non copre i danni extracontrattuali causati dall'opera (responsabilità aquiliana, art. 2043).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

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