Iscrizione ad albi e poteri degli ordini - Art. 2229
L'articolo 2229 stabilisce l'obbligo di iscrizione agli albi per le professioni intellettuali, i poteri disciplinari degli ordini e il ricorso ai giudici.
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma individua il principio secondo cui la legge determina quali professioni intellettuali richiedono la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi per poter essere legittimamente esercitate.
La gestione degli albi, la verifica dei requisiti dei professionisti e l'esercizio del potere disciplinare sono attribuiti alle associazioni e agli ordini professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo diversa disposizione di legge.
Contro il diniego di iscrizione, la cancellazione dall'albo o le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione o la perdita del diritto di esercitare la professione, e ammesso il ricorso davanti all'autorita giudiziaria nei modi prescritti.
Quando si applica
- Un ordine professionale rifiuta l'iscrizione all'albo a un laureato che presenta domanda per esercitare la professione protetta
- Il consiglio di disciplina di un ordine professionale sospende un iscritto dall'esercizio della professione a seguito di un procedimento deontologico
- Un professionista presenta ricorso al giudice contro il provvedimento di cancellazione dal proprio albo di appartenenza
Cosa questo articolo non dice
- La perdita del diritto al compenso per le prestazioni svolte da chi esercita senza essere iscritto all'albo
- La determinazione della misura dell'onorario o del rimborso spese spettante al professionista
- La responsabilita civile e la richiesta di risarcimento danni per gli errori commessi dal professionista nell'esecuzione dell'incarico
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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