Art. 2229 Codice Civile

Iscrizione ad albi e poteri degli ordini - Art. 2229

L'articolo 2229 stabilisce l'obbligo di iscrizione agli albi per le professioni intellettuali, i poteri disciplinari degli ordini e il ricorso ai giudici.

Testo ufficiale Art. 2229 Codice Civile — Italia

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma individua il principio secondo cui la legge determina quali professioni intellettuali richiedono la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi per poter essere legittimamente esercitate.

La gestione degli albi, la verifica dei requisiti dei professionisti e l'esercizio del potere disciplinare sono attribuiti alle associazioni e agli ordini professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo diversa disposizione di legge.

Contro il diniego di iscrizione, la cancellazione dall'albo o le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione o la perdita del diritto di esercitare la professione, e ammesso il ricorso davanti all'autorita giudiziaria nei modi prescritti.

Quando si applica

  • Un ordine professionale rifiuta l'iscrizione all'albo a un laureato che presenta domanda per esercitare la professione protetta
  • Il consiglio di disciplina di un ordine professionale sospende un iscritto dall'esercizio della professione a seguito di un procedimento deontologico
  • Un professionista presenta ricorso al giudice contro il provvedimento di cancellazione dal proprio albo di appartenenza

Cosa questo articolo non dice

  • La perdita del diritto al compenso per le prestazioni svolte da chi esercita senza essere iscritto all'albo
  • La determinazione della misura dell'onorario o del rimborso spese spettante al professionista
  • La responsabilita civile e la richiesta di risarcimento danni per gli errori commessi dal professionista nell'esecuzione dell'incarico

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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