Art. 2231 Codice Civile

Nessun compenso senza iscrizione all'albo - Art. 2231

Senza iscrizione all'albo non si ha diritto al compenso. La cancellazione risolve il contratto, ma spettano rimborso spese e compenso per l'utilità del lavoro.

Testo ufficiale Art. 2231 Codice Civile — Italia

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2231 si applica alle professioni per le quali l'iscrizione a un albo o elenco è obbligatoria per legge. In questi casi, chi esegue la prestazione senza essere iscritto non può chiedere il pagamento in giudizio: non ha un'azione legale per ottenere la retribuzione.

Se il professionista viene cancellato dall'albo durante l'esecuzione del contratto, il contratto si risolve automaticamente. Tuttavia, il professionista ha diritto al rimborso delle spese sostenute e a un compenso proporzionato all'utilità del lavoro già compiuto.

Quando si applica

  • Un ingegnere non iscritto all'albo che progetta una casa per un cliente e poi chiede il pagamento del compenso pattuito.
  • Un avvocato cancellato dall'albo mentre sta seguendo una causa: il contratto di patrocinio si risolve, ma ha diritto al rimborso delle spese e a un compenso per il lavoro già svolto.
  • Un medico che esercita la professione senza essere iscritto all'ordine non può agire per ottenere il pagamento delle visite effettuate.
  • Un commercialista non iscritto all'albo che ha redatto una dichiarazione dei redditi non ha diritto al compenso per quella prestazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola il caso in cui il professionista è regolarmente iscritto ma il cliente non paga: la questione è disciplinata dalle norme generali sul contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti).
  • Non stabilisce sanzioni penali per l'esercizio abusivo della professione: quelle sono previste da leggi speciali.
  • Non si applica alle professioni per le quali l'iscrizione a un albo non è obbligatoria (ad esempio, molte attività artigianali o commerciali).
  • Non riguarda il diritto del cliente di chiedere la restituzione di quanto già pagato a un professionista non iscritto: tale diritto potrebbe derivare da altre norme.

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