Art. 2258 Codice Civile

Amministrazione congiuntiva: unanimità - Art. 2258

Art. 2258: nell'amministrazione congiuntiva serve il consenso unanime dei soci amministratori, tranne in caso di urgenza. La maggioranza vale solo se pattuita.

Testo ufficiale Art. 2258 Codice Civile — Italia

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se più soci sono amministratori e l'amministrazione è congiuntiva, per ogni operazione sociale serve il consenso di tutti loro. Nessuno può agire da solo, a meno che non ci sia urgenza per evitare un danno alla società. Se i soci hanno pattuito che per l'amministrazione o per certi atti basti la maggioranza, questa si calcola in base alla quota di partecipazione agli utili, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2257.

Quando si applica

  • Due soci amministratori devono decidere insieme per acquistare un macchinario.
  • Un socio amministratore vuole firmare un contratto da solo, ma non c'è urgenza.
  • In caso di pericolo imminente, un solo socio amministratore può agire per evitare danni alla società.
  • Se i soci hanno pattuito che per le spese ordinarie basta la maggioranza, questa regola si applica.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina l'amministrazione disgiuntiva, dove ogni socio può agire da solo (art. 2257).
  • Non copre la revoca della facoltà di amministrare (art. 2259).
  • Non regola la rappresentanza della società verso terzi (art. 2266).

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