Amministrazione disgiuntiva dei soci Art. 2257
Ciascun socio amministratore può agire da solo, ma gli altri possono opporsi prima dell'atto. La maggioranza per quote di utile decide sull'opposizione.
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nelle società di persone, la regola generale prevede che ogni socio amministratore possa compiere da solo qualsiasi operazione di gestione, senza dover chiedere preventiva approvazione agli altri. Fa eccezione l'impostazione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 2086, secondo comma, riservata esclusivamente a chi amministra.
Se un altro socio amministratore non condivide una scelta, ha il diritto di opporsi. L'opposizione deve tuttavia essere fatta valere prima che l'operazione sia stata compiuta o conclusa con i terzi.
Quando viene sollevata un'opposizione, il contrasto viene risolto dal voto di tutti i soci. La maggioranza non si calcola conteggiando i soci per testa, ma valutando la quota di partecipazione agli utili spettante a ciascuno.
Quando si applica
- Un socio amministratore ordina materiale da un fornitore senza chiedere l'autorizzazione agli altri soci.
- Un socio manifesta formale diniego a un altro socio amministratore prima che questo firmi un contratto d'acquisto.
- I soci votano in base alle proprie quote di partecipazione agli utili per approvare o bloccare un'operazione contestata.
Cosa questo articolo non dice
- L'annullamento di un atto già concluso con terzi prima che venisse fatta opposizione (regolato in materia di rappresentanza dall'art. 2266).
- La gestione della società quando il contratto sociale impone il consenso di tutti i soci (disciplinata dall'art. 2258).
- La revoca del potere di amministrare al socio (prevista dall'art. 2259).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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