Art. 2261 Codice Civile

Diritto di controllo dei soci - Art. 2261

I soci non amministratori hanno diritto a notizie, consultazione documenti e rendiconto annuale se gli affari durano oltre un anno o al compimento.

Testo ufficiale Art. 2261 Codice Civile — Italia

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo si applica ai soci che non svolgono funzioni di amministrazione. Essi hanno il diritto di essere informati sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui la società è stata costituita sono completati.

Se gli affari sociali durano più di un anno, il rendiconto deve essere presentato al termine di ogni anno, salvo diversa previsione del contratto sociale.

Quando si applica

  • Un socio di una società semplice, che non è amministratore, chiede di vedere le fatture pagate dall'amministratore.
  • Un socio richiede il rendiconto annuale dopo che la società ha operato per due anni.
  • Alla chiusura di un'impresa sociale, un socio chiede il rendiconto finale per verificare la distribuzione degli utili.
  • Un socio sospetta che l'amministratore stia agendo in modo scorretto e domanda la consultazione dei contratti stipulati.
  • Un socio che ha appena acquistato una quota chiede notizie sullo stato degli affari correnti.

Cosa questo articolo non dice

  • Questo articolo non attribuisce ai soci il diritto di partecipare direttamente all'amministrazione (regolato dagli artt. 2257 e 2258).
  • Non disciplina la ripartizione degli utili (art. 2262).
  • Non riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali (art. 2267).
  • Non consente di revocare un amministratore (art. 2259).

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