Art. 2259 Codice Civile

Revoca dell'amministratore di società Art. 2259

La revoca dell'amministratore nel contratto sociale richiede giusta causa. Se nominato a parte, segue il mandato. Ogni socio può ricorrere al giudice.

Testo ufficiale Art. 2259 Codice Civile — Italia

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce come si può togliere il potere di gestione a chi amministra una società di persone. La regola cambia a seconda di come la persona è stata nominata in origine.

Se l'amministratore è stato indicato direttamente nell'atto costitutivo originale, la revoca non produce alcun effetto senza una giusta causa, ovvero un grave inadempimento o un fatto che rompa la fiducia. Se invece la nomina è avvenuta con un atto separato e successivo, la revoca segue le regole del mandato e può avvenire anche senza giusta causa, salvo eventuale risarcimento.

Quando sussiste una giusta causa, l'iniziativa non richiede necessariamente la maggioranza dei soci: ciascun socio, individualmente, ha il diritto di ricorrere al tribunale per chiedere al giudice di revocare la facoltà di amministrare.

Quando si applica

  • Un socio nominato amministratore nell'atto costitutivo commette gravi irregolarità nella gestione delle casse sociali e gli altri soci intendono revocarlo
  • Un amministratore nominato mediante delibera separata viene sostituito dai soci prima della scadenza dell'incarico
  • Un socio di minoranza si rivolge al tribunale per revocare l'amministratore che rifiuta di mostrare la documentazione contabile

Cosa questo articolo non dice

  • La richiesta di risarcimento dei danni causati dalla cattiva gestione, disciplinata dalle norme sulla responsabilità degli amministratori (Art. 2260)
  • Il diritto del socio di controllare i documenti e il conto della gestione (Art. 2261)
  • Le maggioranze richieste per modificare le clausole del contratto sociale (Art. 2252)

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2259 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile