Revoca dell'amministratore di società Art. 2259
La revoca dell'amministratore nel contratto sociale richiede giusta causa. Se nominato a parte, segue il mandato. Ogni socio può ricorrere al giudice.
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce come si può togliere il potere di gestione a chi amministra una società di persone. La regola cambia a seconda di come la persona è stata nominata in origine.
Se l'amministratore è stato indicato direttamente nell'atto costitutivo originale, la revoca non produce alcun effetto senza una giusta causa, ovvero un grave inadempimento o un fatto che rompa la fiducia. Se invece la nomina è avvenuta con un atto separato e successivo, la revoca segue le regole del mandato e può avvenire anche senza giusta causa, salvo eventuale risarcimento.
Quando sussiste una giusta causa, l'iniziativa non richiede necessariamente la maggioranza dei soci: ciascun socio, individualmente, ha il diritto di ricorrere al tribunale per chiedere al giudice di revocare la facoltà di amministrare.
Quando si applica
- Un socio nominato amministratore nell'atto costitutivo commette gravi irregolarità nella gestione delle casse sociali e gli altri soci intendono revocarlo
- Un amministratore nominato mediante delibera separata viene sostituito dai soci prima della scadenza dell'incarico
- Un socio di minoranza si rivolge al tribunale per revocare l'amministratore che rifiuta di mostrare la documentazione contabile
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di risarcimento dei danni causati dalla cattiva gestione, disciplinata dalle norme sulla responsabilità degli amministratori (Art. 2260)
- Il diritto del socio di controllare i documenti e il conto della gestione (Art. 2261)
- Le maggioranze richieste per modificare le clausole del contratto sociale (Art. 2252)
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