Restituzione dei beni conferiti in godimento - Art. 2281
Diritto di riprendere i beni conferiti in godimento nello stato in cui sono. Risarcimento se deteriorati per colpa degli amministratori.
I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda i soci che hanno conferito alla società beni in godimento, cioè beni di cui la società ha solo l'uso, non la proprietà. Allo scioglimento della società, il socio ha diritto di riprendersi il bene nello stato in cui si trova al momento della restituzione, senza pretendere che sia nelle condizioni originali.
Se il bene è perito o deteriorato per colpa degli amministratori, il socio ha diritto al risarcimento del danno attingendo al patrimonio sociale. Può anche agire direttamente contro gli amministratori per il danno subito.
Quando si applica
- Un socio ha conferito un'autovettura per uso della società. Allo scioglimento, la riprende con i normali segni di usura.
- L'amministratore ha causato un incidente con l'auto del socio, danneggiandola gravemente. Il socio chiede il risarcimento dal patrimonio sociale.
- Un socio ha dato in godimento un immobile. Durante la società, l'immobile viene danneggiato da un terzo. Il socio lo riprende danneggiato e non ha diritto a risarcimento dalla società se non per colpa degli amministratori.
- Il bene conferito in godimento viene distrutto da un incendio non imputabile agli amministratori. Il socio non ha diritto a risarcimento.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai soci che hanno conferito denaro o beni in proprietà (capitale), perché in quel caso il socio ha diritto alla liquidazione della quota.
- Non regola il normale logorio del bene dovuto all'uso consentito, che non dà diritto a risarcimento.
- Non copre i danni causati da terzi estranei alla società, se non imputabili agli amministratori.
- Non si applica durante la vita della società, ma solo al momento dello scioglimento o della liquidazione della quota del socio uscente.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2281 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.