Ripartizione dell'attivo societario residuo - Art. 2282
Dopo l'estinzione dei debiti, l'attivo residuo rimborsa i conferimenti dei soci. L'eccedenza va ripartita in base alla quota di ciascuno nei guadagni.
Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando una società viene liquidata e tutti i debiti verso i creditori sono stati saldati, i beni o le somme rimaste non si dividono subito come profitto. La priorità assoluta dell'attivo residuo è il rimborso dei conferimenti, cioè la restituzione del valore di quanto i soci avevano versato o consegnato per avviare ed esercitare l'attività.
Se dopo il completo rimborso del capitale conferito da ciascun socio rimane un ulteriore margine patrimoniale, questa eccedenza costituisce il guadagno netto della liquidazione. Questa somma viene distribuita tra i soci applicando le stesse proporzioni stabilite per la divisione dei guadagni ordinari.
Per i conferimenti che non consistono in somme di denaro, come beni materiali o immobili, il valore da rimborsare è quello dichiarato nel contratto sociale. Qualora il contratto non indichi una stima espressa, si considera il valore che tali beni avevano nel momento in cui sono stati effettivamente consegnati alla società.
Quando si applica
- Divisione del denaro rimasto sul conto corrente della società dopo che i liquidatori hanno saldato ogni fornitore e creditore.
- Calcolo del valore da rimborsare al socio che aveva conferito un immobile senza aver espresso una valutazione nel contratto iniziale.
- Ripartizione del guadagno finale extra ottenuto dalla vendita del patrimonio sociale tra i soci in base alle rispettive quote di utile.
- Rimborso delle quote di capitale versate dai singoli soci al momento della costituzione della società.
Cosa questo articolo non dice
- La precedenza del pagamento dei debiti verso i terzi creditori rispetto ai soci, disciplinata dall'Art. 2280.
- La riconsegna dei beni concessi soltanto in uso o godimento alla società, regolata dall'Art. 2281.
- La divisione dei beni residui direttamente in natura anziché in denaro, prevista dall'Art. 2283.
- Il calcolo della quota spettante al singolo socio che esce dalla società prima dello scioglimento, gestito dall'Art. 2289.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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