Liquidazione della quota del socio uscente Art. 2289
Il socio uscente o i suoi eredi hanno diritto a una somma in denaro pari alla quota, calcolata al giorno dello scioglimento. Pagamento entro sei mesi.
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Salvo quanto è disposto nell'art. 2270, il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando il vincolo societario si scioglie per un singolo socio, questi o i suoi eredi non possono pretendere la restituzione dei beni conferiti o la divisione del patrimonio sociale, ma hanno diritto esclusivamente a una somma di denaro corrispondente al valore reale della propria quota.
Il calcolo del valore della quota viene effettuato sulla base della situazione patrimoniale della societa al momento dello scioglimento del rapporto. Se vi sono operazioni ancora in corso a tale data, il socio uscente o i suoi eredi partecipano ai relativi utili e alle perdite.
La somma risultante deve essere pagata dalla societa entro il termine di sei mesi dal giorno dello scioglimento, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
Quando si applica
- Un socio esercita il recesso da una societa e richiede il pagamento in denaro del valore attuale della sua partecipazione
- Gli eredi di un socio deceduto chiedono alla societa la liquidazione della quota spettante al loro dante causa
- Un socio viene escluso dalla compagine sociale e attende il versamento del valore economico della quota calcolato al momento dell'esclusione
- La societa valuta le operazioni commerciali ancora aperte al momento dell'uscita del socio per determinare l'importo finale da liquidare
Cosa questo articolo non dice
- La restituzione in natura di beni presi in godimento dalla societa, disciplinata dall'art. 2281
- Le ragioni e le condizioni per esercitare il recesso dalla societa, previste dall'art. 2285
- La responsabilita del socio uscente per i debiti sociali pregressi verso i terzi, regolata dall'art. 2290
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