Art. 2290 Codice Civile

Responsabilità del socio uscente o eredi - Art. 2290

Responsabilità del socio uscente o eredi per obbligazioni sociali fino allo scioglimento; obbligo di comunicazione ai terzi, pena inopponibilità.

Testo ufficiale Art. 2290 Codice Civile — Italia

Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce che quando il rapporto sociale si scioglie solo per un socio (per morte, recesso o esclusione), il socio che esce o i suoi eredi continuano a rispondere verso i terzi per i debiti della società sorti fino al giorno in cui lo scioglimento è effettivo. La responsabilità copre le obbligazioni sociali, cioè i debiti contratti dalla società con terzi.

Per far valere lo scioglimento del rapporto nei confronti dei terzi (cioè per non essere più considerati soci dai creditori), il socio uscente o i suoi eredi devono portare lo scioglimento a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, come comunicazioni scritte o pubblicità. Se non lo fanno, lo scioglimento non può essere opposto a quei terzi che lo hanno ignorato senza loro colpa, ad esempio perché non avevano modo di saperlo.

Quando si applica

  • Un socio recede da una società di persone e, dopo la sua uscita, un fornitore della società chiede il pagamento di merci consegnate prima del recesso.
  • Il socio di una società semplice muore e i suoi eredi vengono citati in giudizio da un creditore della società per debiti contratti prima della morte.
  • Un socio viene escluso dalla società per inadempimento; un terzo che ignorava l'esclusione continua a fare affari con la società e chiede al socio escluso il pagamento di una fattura.
  • Dopo lo scioglimento del rapporto, il socio uscente invia una raccomandata a tutti i creditori noti per comunicare la sua uscita; un creditore non informato tenta di aggredire i suoi beni personali.
  • Gli eredi di un socio defunto non comunicano la morte ai terzi e un creditore, senza colpa, continua a ritenere il defunto ancora socio.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola la ripartizione dell'attivo tra i soci dopo lo scioglimento (trattata dagli articoli 2282 e 2289).
  • Non riguarda la responsabilità dei soci per debiti sorti dopo il giorno dello scioglimento (l'art. 2290 limita la responsabilità fino a quel giorno).
  • Non si applica ai soci accomandanti nelle società in accomandita semplice, per i quali valgono norme specifiche.
  • Non disciplina l'obbligo di registrazione dello scioglimento nei registri delle imprese (previsto dall'art. 2296 per le società registrate).

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