Art. 2283 Codice Civile

Ripartizione in natura dei beni - Art. 2283

L'articolo 2283 del Codice Civile disciplina la ripartizione dei beni in natura nella società semplice, richiamando le norme sulla divisione delle cose comuni.

Testo ufficiale Art. 2283 Codice Civile — Italia

Se è convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo si applica quando, in una società semplice, i soci hanno concordato che, dopo lo scioglimento, il patrimonio sia diviso in natura, cioè distribuendo i beni stessi anziché venderli e ripartire il ricavato.

In tal caso, la ripartizione segue le regole dettate per la divisione delle cose comuni (comunione). Queste regole stabiliscono come si procede alla divisione, ad esempio mediante attribuzione di quote o vendita all'asta, se non è possibile dividere materialmente.

La norma non stabilisce un procedimento autonomo, ma rinvia alle disposizioni generali, che si applicano in quanto compatibili.

Quando si applica

  • Due soci di una società semplice decidono di sciogliere la società e concordano di dividere tra loro un immobile di proprietà sociale, senza venderlo.
  • I soci di una società agricola concordano di ripartire il bestiame e le attrezzature in natura.
  • Dopo lo scioglimento, i soci vogliono assegnare a ciascuno una parte del terreno agricolo.
  • La società possiede un brevetto e i soci decidono di attribuirlo a uno di loro, con conguaglio.
  • I soci dividono tra loro i crediti commerciali, cedendoli pro quota.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione in natura di beni in una società per azioni (non è regolata da questo articolo).
  • La determinazione del valore dei beni da dividere (non è prevista dall'articolo).
  • La ripartizione di beni in natura quando non vi è un accordo tra i soci (l'articolo si applica solo se convenuto).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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