Cause di esclusione del socio – Art. 2286
Art. 2286 cod. civ. – Cause di esclusione del socio: gravi inadempienze, interdizione, inabilitazione, condanna penale, inidoneità o perimento del conferimento.
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo elenca le cause per cui un socio può essere escluso dalla società semplice. La prima causa riguarda gravi inadempienze degli obblighi legali o contrattuali, oppure l'interdizione, l'inabilitazione del socio o una condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Per il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa, l'esclusione può avvenire anche per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o per il perimento della cosa, purché la causa non sia imputabile agli amministratori.
Infine, se il socio si è obbligato a trasferire la proprietà di una cosa, può essere escluso se la cosa perisce prima che la società ne acquisti la proprietà.
Quando si applica
- Un socio non versa i contributi dovuti e viola ripetutamente il contratto sociale.
- Un socio viene interdetto per infermità mentale.
- Un socio è condannato per reato di corruzione con interdizione dai pubblici uffici.
- Un socio d'opera diventa inabile al lavoro per un grave infortunio.
- Il macchinario conferito in godimento viene distrutto da un incendio non causato dagli amministratori.
Cosa questo articolo non dice
- La semplice divergenza di opinioni tra soci non costituisce causa di esclusione.
- Il recesso volontario del socio è disciplinato dall'art. 2285.
- L'esclusione automatica per fallimento o liquidazione giudiziale è regolata dall'art. 2288.
- La liquidazione della quota del socio uscente è trattata dall'art. 2289.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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